Il Decreto Legislativo 188/2021, approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato lunedì 29 novembre in Gazzetta Ufficiale, recepisce parzialmente nell’ordinamento italiano la Direttiva UE 2016/343 (articoli 4, 5 e 10) sulla presunzione di innocenza e accorda una serie di garanzie alle persone sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale.
Vediamo di seguito quali sono le garanzie introdotte:
• Divieto per le autorità pubbliche, compresi ministri e parlamentari, di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta ad indagini o l’imputato, fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con una sentenza passata in giudicato.
In caso di violazione del divieto, l’interessato potrà richiedere la rettifica della dichiarazione entro 48 ore ed in caso di diniego, rivolgersi al tribunale civile in via d’urgenza.
A questo si aggiungono le eventuali sanzioni penali e disciplinari ed il risarcimento del danno.
• Le comunicazioni informative alla stampa da parte delle procure, ove le vicende siano di “particolare rilevanza pubblica”, devono avvenire esclusivamente tramite comunicati ufficiali o tramite conferenze stampa.
• La diffusione di notizie sui procedimenti penali può aver luogo unicamente in due casi:
i) quando risulti “strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini”;
ii) quando “ricorrano altre specifiche ragioni di interesse pubblico”.
D.A.