Il 15 dicembre 2021 è stata approvata la proposta di legge, presentata da alcuni senatori, riguardante modifiche al Codice penale in materia di istigazione alla violenza, autolesionismo e suicidio in danno dei minori.
La proposta in esame è composta da soli cinque articoli e prevede l’introduzione dell’art. 414 ter rubricato “Istigazione alla violenza o all’autolesionismo in danno dei minori” il quale stabilisce la reclusione da uno a cinque anni per chiunque compia istigazione o apologia, anche attraverso mezzi telematici o informatici, nei confronti di un minore volti ad atti di violenza o autolesionismo; se tali atti si verificano la reclusione varia da cinque a dodici anni.
Il secondo comma dell’articolo su citato prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni per chiunque diffonda intenzionalmente il materiale prova dell’istigazione o dell’autolesionismo.
La proposta annuncia, inoltre, la modifica dell’art. 580 c.p. al quale viene aggiunto un nuovo comma che sancisce l’aumento della pena da un terzo a metà se l’istigazione al suicidio è commessa con mezzi informatici o telematici.
L’articolo 3 della presente legge stabilisce che il minore di anni 14, i genitori, il suo tutore o curatore possano richiedere al titolare della piattaforma digitale l’oscuramento, la rimozione o il blocco delle immagini, dei video o delle registrazioni audio. Qualora il titolare della piattaforma non comunichi la presa in carico entro 24 ore e non adempia entro le successive 48 ore alla richiesta è possibile rivolgersi al Garante della protezione dei dati personali, il quale dovrà agire entro 48 ore dalla richiesta.
Infine all’art. 7 c.p. sono aggiunti i commi 5 bis e 5 ter.
G.V.