Lo scorso 7 giugno 2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge volto ad introdurre disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e contro la violenza domestica.
L’obiettivo del suddetto provvedimento è quello di velocizzare e rendere più efficaci le azioni di protezione preventiva, nonché rafforzare le misure contro la reiterazione dei reati a danno delle donne.
Le principali novità previste dal disegno di legge sono le seguenti:
- Rafforzamento dell’ammonimento da parte del Questore.
L’ammonimento da parte del Questore è una misura di prevenzione, per la cui applicazione non è necessario attendere l’esito di un processo. Le forze di polizia, infatti, ricevono una segnalazione, attivano delle rapide procedure di verifica e nei casi in cui ricorrono i presupposti, possono applicare il provvedimento di ammonimento, che consiste nell’intimare alla persona segnalata di non commettere ulteriori atti molesti o violenti, prevendendo in certi casi il ritiro di eventuali armi (anche tenute legittimamente). Nel caso in cui il soggetto non rispetti quanto intimatogli, si potrà procedere penalmente nei suoi confronti d’ufficio, ossia senza che sia necessaria la querela sporta dalla vittima. Le principali novità in merito a questo tema sono tre:
- si estendono i casi in cui si può applicare l’ammonimento: oltre agli atti di violenza domestica, cyberbullismo e stalking, si includono altresì i “reati-spia”, che avvengono nel contesto delle relazioni familiari ed affettive (attuali e passate), ossia i reati di percosse, lesione personale, violenza sessuale, violenza privata, minaccia grave, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, violazione di domicilio, danneggiamento;
- si prevede l’aggravamento di pena quando i reati di violenza domestica o contro le donne sono commessi da un soggetto ammonito, anche se la vittima è diversa da quella che ha effettuato la segnalazione per cui è stato adottato l’ammonimento;
- per la richiesta di revoca dei provvedimenti, i soggetti ammoniti dovranno aspettare almeno tre anni e dovranno aver ottenuto valutazioni positive in appositi percorsi di recupero. Inoltre, si amplia la definizione dei reati di “violenza domestica”, comprendendo quelli avvenuti in presenza di minorenni.
2. Potenziamento delle misure di prevenzione
Innanzitutto, occorre precisare che le misure di prevenzione sono quei provvedimenti che il Giudice può applicare anche in assenza di una colpevolezza accertata con sentenza, bensì è sufficiente un indizio o sospetto, e vengono adottate al fine di limitare la pericolosità sociale di certi soggetti. Le misure di prevenzione personali, distinte da quelle reali, si distinguono nell’avviso orale (1), nel rimpatrio con foglio di via obbligatorio (2), nella sorveglianza speciale (3) e nel divieto ed obbligo di soggiorno (4).
Il CdM ha previsto delle novità circa le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (inflitta se il sospettato di un reato non ha rispettato l’avviso orale emesso dal questore, con cui lo si intima a cambiare la propria condotta e il proprio stile di vita) e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. Nello specifico:
- potranno essere applicate anche agli indiziati di reati legati alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (tentato omicidio; lesioni personali gravi e gravissime; deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; violenza sessuale);
- sarà obbligatorio per il Tribunale (attualmente si tratta di una facoltà) imporre agli indiziati di questi reati il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle vittime, e l’obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a 500 metri, da tali luoghi e dalle vittime, prevedendo particolari modalità nel caso in cui la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro o altre esigenze;
Le violazioni saranno punite con la reclusione da 1 a 5 anni e sarà consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza.
3. Velocizzazione dei processi, anche nella fase cautelare
Si vuole assicurare il rapido svolgimento dei processi in materia di violenza contro le donne, ampliando le fattispecie per le quali è assicurata priorità, includendo: costrizione o induzione al matrimonio; deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; stato di incapacità procurato mediante violenza.
4. Attribuzioni del Procuratore della Repubblica
Si prevede l’obbligo (e non più la mera facoltà), per il Procuratore della Repubblica, di individuare uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati addetti all’ufficio per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica.
5. Termini per la valutazione delle esigenze cautelari
Nel Codice di Procedura penale, si inserisce un nuovo articolo in cui si prevede l’obbligo per il Pubblico Ministero di richiedere l’applicazione di una misura cautelare nei confronti dell’indagato entro 30 giorni dall’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro.
Poi, ulteriori 30 giorni saranno a disposizione del Giudice per decidere sulla suddetta richiesta del P.M.
6. Violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
L’ordine di protezione contro gli abusi familiari, disciplinato dal Codice Civile, viene applicato quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di un grave pregiudizio all’integrità fisica o morale, ovvero alla libertà, dell’altro coniuge o convivente.
In caso di violazione di tale ordine, secondo le novità introdotte, si potranno applicare le sanzioni penali già previste per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
7. Arresto in flagranza differita
Si potrà procedere con l’arresto in “flagranza differita” per chi sarà individuato, in modo inequivocabile, quale autore di una condotta (ad es. violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; maltrattamenti in famiglia; atti persecutori), sulla base di documentazione video-fotografica o che derivi da applicazioni informatiche o telematiche (ad es. chat, condivisione di una posizione geografica…), e pertanto non verrà colto in flagranza, ma in un momento successivo al compimento del fatto. L’arresto deve essere comunque compiuto entro 48 ore dal fatto.
8. Rafforzamento delle misure cautelari e dell’uso del braccialetto elettronico
– L’applicazione della misura cautelare in carcere è prevista non solo in caso di violazione dell’obbligo di detenzione domiciliare, ma anche in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti di controllo disposti con la stessa misura degli arresti domiciliari o con l’adozione di provvedimenti di allontanamento dall’abitazione familiare o con il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
– i comportamenti per i quali è consentita l’applicazione della misura dell’allontanamento, anche al di fuori dei limiti di pena previsti, si estendono al tentato omicidio e alla deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (qualora commessi in danno dei congiunti o del convivente);
– inoltre, è previsto l’utilizzo del braccialetto elettronico per il controllo del rispetto degli obblighi e la prescrizione di mantenere una distanza non inferiore a 500 metri dalla casa della persona offesa e dagli altri luoghi abitualmente frequentati da quest’ultima.
9. Informazioni alla persona offesa dal reato e obblighi di comunicazione
Tutte le notizie inerenti alle misure cautelari disposte nei confronti dell’autore del reato di violenza domestica o contro le donne, sia esso imputato o in stato di custodia cautelare, comprese l’evasione e la scarcerazione, dovranno essere immediatamente comunicate alle vittime, nonché in caso di estinzione, inefficacia, revoca o sostituzione in melius di misure cautelari coercitive personali, anche al Questore, affinché valuti l’applicabilità di misure di prevenzione, ove possibile.
10. Sospensione condizionale della pena
Si prevede che, nei casi di condanna per alcuni specifici delitti, la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero, stabilendo che non è sufficiente la mera “partecipazione” ma è necessario anche il superamento dei percorsi con esito favorevole, accertato dal giudice.
11. Provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime
Si introduce il pagamento di una provvisionale a titolo di ristoro “anticipato”, senza che sia necessario attendere la sentenza di condanna, in favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto che, in conseguenza dei delitti di omicidio, violenza sessuale, lesioni personali gravissime e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.