IL TERMINE “DISABILITA’” ENTRERA’ NELLA COSTITUZIONE ITALIANA?

La Commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato all’unanimità il disegno di legge costituzionale che modifica gli articoli 3 e 38 della Carta Costituzionale.

In particolare,  nell’articolo 3, comma 2, sarà inserito esplicitamente il riferimento alla disabilità tra le condizioni rispetto alle quali la Repubblica è chiamata a garantire uguaglianza sostanziale e pari opportunità. Il testo del disegno di legge costituzionale non prevede invece l’inserimento della parola disabilità nell’art. 3, comma 1, della Costituzione.

Per quanto attiene all’art. 38 Cost., verrebbe invece introdotto un nuovo primo comma che recita “La Repubblica riconosce e garantisce il diritto delle persone con disabilità all’autonomia, all’inserimento sociale e professionale e alla partecipazione alla vita della comunità“.Verrebbe poi mantenuto l’attuale terzo comma dell’art. 38, con la sostituzione della parola minorati con la formula “persone con disabilità“. La versione aggiornata di tale comma sarebbe dunque la seguente: “Gli inabili e le persone con disabilità hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale“.

A fronte di tale modifica, vi è stato chi ha sollevato diverse riflessioni sul tema: perché rimane invece il concetto di inabilità (di inabilità al lavoro parla anche l’attuale primo comma, che diventerebbe il secondo, dell’art. 38 Cost., non modificato)? Il concetto di “persone con disabilità” non può essere l’unico accolto nella Costituzione? Perchè si parla di autonomia anziché di indipendenza come previsto dall’articolo 19 della Convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità?

In ogni caso, posto che va certamente apprezzata la rimozione della parola minorati dal testo costituzionale, siamo tutti d’accordo sul fatto che il cambiamento lessicale non elimina automaticamente le discriminazioni. Tuttavia, la riforma poggia sulla convinzione che le parole con cui una società descrive le persone contribuiscano a costruire cultura, orientino le politiche pubbliche e influenzino il modo in cui ciascuno interpreta la realtà.

Negli ultimi anni si è progressivamente affermato un nuovo modello di lettura della disabilità. Non viene più considerata soltanto nella sua accezione medico-sanitaria come malattia, ma il risultato dell’incontro tra una condizione individuale e le barriere presenti nell’ambiente e nella società.

Edifici non accessibili, strumenti didattici inadeguati, servizi insufficienti o organizzazioni poco inclusive possono limitare la partecipazione alla vita sociale, scolastica e lavorativa.

L’approvazione in Commissione rappresenta soltanto il primo passaggio previsto per le leggi di revisione costituzionale. Il testo dovrà ora proseguire il suo iter parlamentare fino all’approvazione definitiva. Tuttavia, il voto unanime rappresenta un segnale significativo.

Martina Benvenuto

Vicepresidente Lexacivis

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