Nel nostro ordinamento la fattispecie dell’ abuso d’ufficio non è più considerata reato, tuttavia, recentemente, il Parlamento Europeo ha approvato la cd. Direttiva anticorruzione che introduce il reato di esercizio illecito di funzioni pubbliche. Tale novità non ha fatto altro che riaccendere il dibattito sulla reintroduzione del reato di abuso d’ufficio.
Cosa farà ora il legislatore italiano?
L’abuso d’ufficio nel nostro codice penale e i dubbi di costituzionalità sulla riforma
Ricordiamo che, prima dell’intervento del legislatore, l’abuso d’ufficio era considerato un reato volto a tutelare il buon andamento e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione e pertanto disciplinato all’interno del nostro codice penale dall’articolo 323, oggi abrogato.
Esso puniva (con la reclusione da uno a quattro anni) il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio procurava a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecava ad altri un danno ingiusto.
L’intervento di riforma del legislatore, avvenuto con la Legge 114 del 2024 cd. Legge Nordio, non solo prevedeva la definitiva cancellazione dell’abuso d’ufficio dal codice penale ma introduceva una nuova fattispecie di reato disciplinato dall’articolo 314 bis rubricato “indebita destinazione di denaro o cose mobili” volto a colmare il vuoto normativo creatosi con l’abrogazione e soprattutto per evitare le sanzioni previste dalla Direttiva UE 2017/1371.
Conseguentemente all’eliminazione del reato di abuso d’ufficio sono stati sollevati numerosi dubbi di costituzionalità risolti poi con la sentenza n.90/2025.
La Direttiva europea e l’ordinamento italiano: due posizioni opposte
Recentemente le discussioni sull’abrogazione dell’abuso d’ufficio si sono riaccese, soprattutto dopo che Il Parlamento Europeo ha approvato (con 581 voti a favore, 21 contrari e 42 astenuti) la Direttiva 2026/1021, meglio conosciuta come Direttiva anticorruzione.
Tale Direttiva ha l’obiettivo di uniformare le leggi riguardanti il contrasto alla criminalità economica di tutti i Paesi membri, dunque anche l’Italia.
Nello specifico, il provvedimento all’articolo 7 introduce il reato dell’esercizio illecito di funzioni pubbliche; tale novità obbliga gli Stati ad adottare misure penali che puniscano “almeno determinate gravi violazioni, intenzionali, della legge derivanti dall’esecuzione o dall’omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico nell’esercizio delle sue funzioni”.
La norma evidenzia dunque un contrasto con il nostro ordinamento interno. Da un lato, infatti, l’eliminazione del reato d’abuso d’ufficio nel codice penale italiano crea un vuoto normativo sussidiario (la fattispecie si configurava solo quando non erano considerabili altri reati più gravi), dall’altro, l’Unione Europea concede agli stati membri una certa “elasticità” legislativa. Va detto inoltre che la norma parla di vantaggio indebito attribuendo a quest’ultimo un senso più ampio rispetto a quello previsto dal vecchio reato italiano.
Il legislatore italiano ha fin da subito affermato che non vi è contrastato tra la normativa europea e le ultime modifiche apportate al codice penale, ciò nonostante, le opposizioni auspicano la reintroduzione del reato dell’abuso d’ufficio.
Per risolvere il contrasto creatosi tra il nostro Paese e l’Unione Europea e dunque evitare un procedimento di infrazione, l’Italia dovrà, entro i prossimi due anni, adeguare la normativa interna per poter recepire la Direttiva.
Gloria Vindigni
Direttrice Lexacivis