Uno degli ambiti in cui questo Governo è intervenuto più spesso è la repressione della criminalità minorile, prima con il Decreto-Legge 15 settembre 2023, n. 123, recante Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile (cd Decreto Caivano), poi con il Decreto sicurezza n.23/2026 e, recentemente con il disegno di legge recante modifiche in materia di imputabilità del minore quest’ultimo ancora in attesa di approvazione da parte del Parlamento.
Di seguito esamineremo la disciplina attuale dell’imputabilità del minore e le modifiche proposte dal DDL.
L’imputabilità del minore nel nostro ordinamento: gli articoli 97 e 98 c.p.
Attualmente il nostro ordinamento opera due distinzioni quando a commettere il fatto è un minore: difatti, i minori di quattordici anni non sono imputabili mentre per i minori con un’età compresa tra i quattordici e i diciassette anni, occorre stabilire se al momento del compimento del fatto erano capaci di intendere e di volere.
Nel primo caso l’articolo 97 del codice penale prevede una presunzione assoluta di non imputabilità, in quanto si ritiene che il minore non abbia raggiunto un pieno sviluppo psico-fisico, tuttavia, il giudice in casi di particolare pericolosità può applicare misure di sicurezza; nel secondo caso, invece, l’articolo 98 del codice penale stabilisce che la situazione vada valutata caso per caso prendendo in considerazione diversi fattori e che la pena sia diminuita.
Va sottolineato che ad oggi spetta al Pubblico Ministero provare che il giovane sia in grado di intendere e volere.
Nel corso degli anni, alla luce dei ripetuti episodi di violenza compiuti dagli adolescenti, si è discusso numerose volte se sia opportuno o meno abbassare l’età in cui un minore può essere ritenuto imputabile ma giuristi, psicologi e altri esperti in educazione si sono sempre dichiarati contrari.
Alla base di tale contrarietà vi è l’indiscussa vulnerabilità del soggetto che sta attraversando un cambiamento personale nonché sociale e dunque non ha raggiunto una maturità psicofisica adeguata da potersi rendere pienamente conto di tutte le sue azioni in ogni momento.
Non va poi tralasciato che iniziare un processo nei confronti di un minore a dei costi elevati e che i percorsi rieducativi non verrebbero portati a termine.
Le novità previste dal Disegno di legge, le possibili questioni di legittimità costituzionale e le altre questioni che restano irrisolte
Come detto all’inizio, nel suo intento di riforma il Governo ha approvato inizialmente il c.d. Decreto Caivano con il quale stabilisce un inasprimento delle pene per i minori e l’ampliamento delle misure cautelari, successivamente con il Decreto sicurezza 2026 ha responsabilizzato maggiormente i genitori e previsto sanzioni per coloro che possiedono armi o coltelli prevedendo altresì l’ammonimento per coloro che agiscono in gruppo, ed infine, ha recentemente elaborato un Disegno di legge riguardante l’imputabilità del minore.
Nello specifico, quest’ultimo provvedimento mantiene la soglia dell’imputabilità a quattordici anni ma, interviene sul processo penale minorile in quanto, da un lato modifica l’articolo 98 c.p. introducendo una capacità relativa di intendere e di volere del minore di anni quattordici che ha commesso il fatto e, dall’altro attribuendo alla difesa (e non più al PM) l’onere della prova dell’incapacità di intendere e di volere del minore.
Dunque, prima si presumeva l’incapacità, oggi si presume la responsabilità.
Tali novità hanno aperto un dibattito su più fronti.
Anzitutto, qualora il DDL venisse approvato e diventasse una legge definitiva, potrebbero essere sollevate questioni di legittimità relative agli articoli 27 e 31 della Costituzione; infatti, nel primo caso, l’introduzione della capacità di intendere e volere per un soggetto che è nel pieno dello sviluppo psico-fisico, rischierebbe di colpevolizzarlo senza che il minore abbia la consapevolezza delle sue azioni e di conseguenza la volontà di essere rieducato; dunque verrebbe meno quanto previsto dall’articolo 27 della Costituzione e la pena sarebbe meramente afflittiva.
Nel secondo caso, punire un minore che ha delle fragilità ancora da sanare, vorrebbe dire far venir meno quelle tutele che uno Stato dovrebbe invece garantire, violando così l’articolo 31 della Costituzione.
Oltre alle questioni di legittimità, si è evidenziato come tale provvedimento non consideri l’inevitabile problema del sovraffollamento carcerario, ma soprattutto, non parta da una risoluzione anziché da una repressione del disagio giovanile che porta alla violenza.
Gloria Vindigni
Direttrice Lexacivis