LA RIFORMA DELLA LEGITTIMA DIFESA

Analizziamo sinteticamente le novità più rilevanti della riforma sulla legittima difesa, strutturata in nove articoli.

• Modifiche al co. 2 dell’art. 52 Codice Penale.

Art. 52 prima del 2019“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità:

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.

Ora:

a) al secondo comma, dopo la parola: “sussiste” è inserita la seguente: “sempre”;

b) al terzo comma, le parole: “La disposizione di cui al secondo comma si applica” sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano”;

c) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: “Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.

L’art. 1 della legge in esame modifica la disciplina della legittima difesa domiciliare, ossia la disposizione (comma 2 dell’articolo 52 c.p.) che autorizza per la vittima il ricorso a «un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo» per la difesa legittima della «propria o altrui incolumità» o dei «beni propri o altrui». In relazione a tale fattispecie, la modifica consiste nella specificazione che si considera «SEMPRE» sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa.

Inoltre, introduce un’ulteriore presunzione all’interno dell’articolo 52 c.p., in base alla quale sarebbe sempre da considerarsi in stato di legittima difesa colui che, legittimamente presente all’interno del proprio o dell’altrui domicilio (da intendersi in senso ampio, quale luogo ove venga esercitata attività commerciale, imprenditoriale o professionale), agisca al fine di respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi. Non è dunque necessario che ci sia un’aggressione per potersi difendere, basta che sussista il pericolo o la minaccia di aggressione.

• Modifiche all’art. 55 Codice Penale: eccesso colposo.

Art. 55 prima del 2019“Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”.

Ora è stato aggiunto il seguente comma: “Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5, ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.

L’articolo 2 della legge sulla legittima difesa va a modificare il presente articolo, escludendo la punibilità per coloro che eccedono i limiti di legge perché hanno agito “in condizioni di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”. Quindi, anche qualora la difesa non sia proporzionata all’offesa, come stabilito dall’articolo 52 del Codice Penale, chi si difende non commette comunque un delitto colposo (per eccesso di legittima difesa) dal momento che ha agito per salvaguardare la propria o l’altrui incolumità in un momento di particolare turbamento. si prende in considerazione l’elemento psicologico.

• Prevede che nei casi di condanna per furto in appartamento e furto con strappo (art. 624 bis), sarà possibile ottenere la sospensione condizionale della pena solamente dopo aver completamente risarcito la vittima per i danni causati, cioè che la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

• Modifica all’art. 614 Codice Penale: violazione di domicilio.

L’art. 4 inasprisce la pena per “Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno”, prevedendo la reclusione da uno a quattro anni (prima era da sei mesi a due anni) e qualora il fatto sia commesso con “con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato”, la pena è da due a sei anni (prima da uno a cinque).

Inoltre, gli articoli 6 e 7 della legge inaspriscono il quadro sanzionatorio in caso di condanna per furto in abitazione e rapina, con la detenzione massima rispettivamente fino a 6 e 7 anni.

• La legge inoltre interviene sulla disciplina civilistica della legittima difesa e dell’eccesso colposo.

All’art. 7 si sancisce che, nei casi di legittima difesa domiciliare, è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto: in tal modo l’autore del fatto, se assolto in sede penale, non è obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto. Si prevede, inoltre, che nei casi di eccesso colposo, al danneggiato sia riconosciuto il diritto ad una indennità, calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto «della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».

• Disposizioni in materia di spese giudiziarie.

L’art. 8 si occupa di stabilire che coloro i quali siano stati assolti, prosciolti o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa, saranno rimborsati delle spese legali sostenute per il processo.

• L’art. 9, modificando l’art. 132 bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, prevede che nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose quando viene invocata la legittima difesa.

M.B.

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