LEGGE SPAZZACORROTTI

Il 16 gennaio 2019 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge n. 3 del 9 gennaio del 2019, la cosiddetta legge “spazzacorrotti”, che dispone le “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”. La nuova normativa è entrata in vigore il 31 gennaio 2019, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f) che entreranno in vigore il 1° gennaio 2020.

STRUTTURA:

La legge si compone di un solo articolo distinto in due “macro” tematiche che vengono sviluppate in 30 commi: la prima tematica viene disciplinata dal co. 1 al co. 10 e contiene le misure in contrasto ai reati contro la Pubblica Amministrazione alle quali si aggiungono le norme in materia di prescrizione del reato; la seconda tematica, invece, disciplinata dai restanti commi, prevede norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e dei movimenti politici.

Il provvedimento normativo, attuando queste nuove misure, introduce particolari modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice civile, all’ordinamento penitenziario e ad alcune leggi speciali. Tuttavia, in questa esposizione del contenuto normativo, in modo pragmatico e coerente al fine perseguito dal sito Lexacivis, verranno presi in considerazioni tutti quei nuovi aspetti introdotti dalla legge che più possono incidere sulla realtà del privato cittadino. Per questo motivo le disposizioni riguardanti specificatamente la Pubblica Amministrazione e la seconda parte della l. n. 3/2019, sulla trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici, non verranno trattati.

PROCEDIBILITÀ D’UFFICIO:

La nuova normativa, introducendo all’art. 9 c.p. un ultimo comma, dispone che nei casi di delitti previsti dagli articoli 321 o 346-bis c.p., commessi all’estero da un cittadino italiano, non sia necessaria la richiesta del Ministro della giustizia, l’istanza oppure la querela della persona offesa. Per la precisione, la procedibilità d’ufficio può avvenire: (i) nel caso in cui un soggetto da o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio del denaro o altra utilità al fine di corromperlo nell’esercizio delle sue funzioni oppure per indurlo a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio; (ii) nel caso in cui un soggetto, sfruttando o vantando relazioni esistenti o sostenute con: (a) un pubblico ufficiale, (b) o un incaricato di un pubblico servizio, (c) oppure con membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali (d) e di funzionari sempre delle Comunità europee e degli Stati esteri, “indebitamente” fa dare o promette, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso gli stessi soggetti sopra elencati.

Inoltre, viene aggiunto un terzo comma all’art. 10 c.p. dando la possibilità di procedere d’ufficio, cioè di non necessitare della richiesta del Ministro della giustizia o dell’istanza o della querela della persona offesa, nel caso in cui uno straniero commetta in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino italiano, un delitto previsto dall’art. 321 o 322 c.p. Questo può accadere nel caso in cui un soggetto corrompa oppure prometta, senza che la promessa sia accettata, del denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio.

Oltre all’aggiunta di questi due nuovi commi, all’art. 649-bis è stato inserito un breve periodo finale che permette, nel caso di fatti perseguiti dagli artt. 640 co. 3, 640-ter co. 4, 646 co. 2 c.p. e nel caso di un reato che presenta le circostanze aggravanti poste dall’art. 61 co 1, n. 11, di procedere d’ufficio qualora “la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità”. Per essere più specifici, la procedibilità d’ufficio scatta in caso di: (i) truffa con un danno patrimoniale di rilevante gravità; (ii) frode informatica che causa un danno patrimoniale di rilevante gravità oppure che approfitta delle circostanze della persona e della sua età tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; (iii) appropriazione indebita; (iv) l’aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d’ufficio, di prestazioni d’opera, di coabitazione, o di ospitalità.

Infine, la legge n. 3/2019, tramite l’abrogazione del co. 5 dell’art. 2635 c.c. e del co. 3 dell’art. 2635-bis c.c., ha stabilito che la procedibilità d’ufficio possa avvenire anche nei casi di corruzione o istigazione alla corruzione tra privati. Ovvero, tale procedura può effettuarsi nel caso specifico in cui (a) gli amministratori, (b) i direttori generali, (c) i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, (d) i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Non solo, ma anche chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli stessi soggetti sopra indicati (nonché a chi svolge un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive) affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata.

INCAPACITÀ A CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

L’aspetto, introdotto dalla legge “spazzacorrotti”, che più potrebbe incidere sulla realtà lavorativa ed economica del privato cittadino, è stata la totale riscrittura dell’art. 32-ter c.p. Tale articolo adesso prevede, per una serie di reati commessi in danno, in vantaggio ad un’attività imprenditoriale o attività connessa ad essa, oltre all’applicazione delle pene previste dai singoli reati, la condanna all’incapacità a contrarre con una Pubblica Amministrazione.

Questa serie di reati, che possono essere commessi dal cittadino, sono:

– Art. 316-bis c.p., Malversazione a danno dello Stato;

-Art. 316-ter c.p., Indebita percezione di erogazione a danno dello Stato;

– Art. 321 c.p., Pene per il corruttore;

-Art. 322 c.p.,Istigazione alla corruzione;

– Art. 346-bis c.p., Traffico di influenze illecite;

– Art. 437 c.p., Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro;

– Art. 452-bis c.p., Inquinamento ambientale;

– Art. 452-quater c.p., Disastro ambientale;

– Art. 452-sexies c.p., Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;

– Art. 452-septies c.p., Impedimento di controllo;

– Art. 452-quaterdecies c.p., Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;

– Art. 501 c.p., Rialzo e riabbasso fraudolento dei prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio;

– Art. 501-bis c.p., Manovre speculative sulle merci;

– Art. 640, co. 2, n. 1 c.p., Truffa a danno dello Stato;

– Art. 640-bis c.p., Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;

– Art. 644 c.p., Usura.

Nella prospettiva dell’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, la legge n. 3/2019 ha introdotto un nuovo articolo all’interno del codice di procedura penale, ovvero l’art. 289-bis, che permette al giudice di applicare temporaneamente tale divieto “salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio”. Tuttavia, qualora si proceda per un delitto contro la P.A., la misura interdittiva può essere disposta anche al di fuori dei limiti posti dall’art. 287 c.p.p., cioè anche se il reato non prevede l’ergastolo o una pena superiore ai 3 anni di reclusione.

PRESCRIZIONE:

La legge 3/2019 al comma 1 lettere d), e) e f) ha anche introdotto una parziale riforma dell’istituto della prescrizione del reato. Infatti, l’assetto complessivo della disciplina dell’istituto rimane invariato, al contrario del profilo del decorso del termine di prescrizione del reato che invece è oggetto di riforma sia per quanto riguarda l’inizio del termine che la conclusione dello stesso. Quindi, in linea generale, la prescrizione rimane quel particolare “meccanismo” che porta all’estinzione del reato, decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge stessa. Termine che, comunque, non può essere inferiore a sei anni (se si tratta di un delitto) e a quattro, se si tratta di una contravvenzione (anche nel caso in cui il reato sia punito tramite la sola pena pecuniaria).

Tuttavia la riforma di tale istituto ha interessato:

1. Il comma 1 dell’art. 158 c.p. il quale stabilisce la decorrenza dei termini di prescrizione. Ora tali termini decorreranno: (i) per il reato consumato, dal giorno della consumazione; (ii) per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; (iii) per il permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione. Si tratta di un intervento limitato, ma rilevante per la prassi per quanto concerne la fattispecie del reato continuato. La finalità, per quanto riguarda quest’ultima tipologia di reato, è quella di rimandare il momento a partire dal quale il reato si prescrive, proprio per evitare la stessa prescrizione. Per questo motivo la modifica normativa, in quanto più sfavorevole per il reo, non potrà essere applicata retroattivamente.

2. I commi 3 e 4 (abrogati) e il nuovo comma 2 dell’art. 159 c.p. sulla sospensione del termine di prescrizione. Attualmente, il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado, del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna. Molto più rilevante della precedente è la modifica del termine finale della prescrizione che viene per la prima volta anticipato rispetto a quello della condanna definitiva e viene espressamente individuato in quello in cui diventa esecutiva la sentenza di primo grado, ovvero diventa irrevocabile il decreto di condanna.

3. L’abrogazione del comma 1, art. 160 c.p., che individuava la sentenza di condanna e il decreto di condanna come atti interruttivi del corso della prescrizione. Il meccanismo introdotto dalla riforma, quindi, tecnicamente non si configura né come una sospensione né come una interruzione del reato, in quanto il corso della prescrizione sarebbe destinato a riprendere, nel primo caso, o a decorrere nuovamente dopo la causa interruttiva, nel secondo caso. Tuttavia, individuando un nuovo termine finale, esso contempla sic et simpliciter una regola relativa al decorso della prescrizione.

La riforma appena descritta, però, entrerà in vigore solamente a partire dal 1° gennaio del 2020.

SOSPENSIONE DELLA PENA E RIABILITAZIONE DEL CONDANNATO:

Ulteriore piccola riforma, introdotta dalla legge n. 3/2019, riguarda la sospensione condizionale della pena. La sospensione condizionale della pena è un particolare istituto giuridico, disciplinato dagli artt. 163-168 del codice penale mediante il quale al reo, la cui condanna non supera i due anni di reclusione viene sospesa l’esecuzione della stessa per cinque anni (in caso di delitti) o per due anni (in caso di contravvenzioni). La sospensione condizionale viene concessa solo per le condanne non superiori ai 2 anni di pena detentiva o a 2 anni e 6 mesi se si tratta di persona che ha compiuto gli anni diciotto ma non ancora gli anni ventuno o da chi ha compiuto settant’anni; non può essere concessa più di una volta (a meno che la successiva pena da infliggere, cumulata alla precedente condanna, sia ancora inferiore ai termini appena esposti). La finalità della riforma è, appunto, quella di irrigidire alcuni parametri che permettono di far scattare questo particolare istituto, soprattutto quelli che sospendono la pena principale per i reati all’art. 624-bis c.p. oppure quelli che sospendono le pene accessorie connesse ai reati disciplinati dagli artt. 321, 322, 346-bis c.p.

In particolare le modifiche hanno interessato:

1. L’art. 165 c.p. riguardo il tema degli obblighi del condannato, al quale è stato aggiunto un ulteriore comma – 4°- dispone espressamente: “Nel caso di condanna per il reato previsto dall’articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa”. Si tratta in questo caso di preordinare la sospensione della pena al risarcimento integrale del danno nel caso in cui si tratti di furto in abitazione o furto con strappo. Dunque, si fa riferimento a quei reati in cui un soggetto “si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se’ o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa”, oppure “chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se’ o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona”.

2. L’art. 166 c.p. sugli effetti della sospensione, al quale è stato aggiunto un nuovo periodo al comma 1. Questo prevede che il giudice possa disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione nel caso dei seguenti reati: (a) il corruttore che dà o promette al pubblico ufficiale denaro o altra utilità (art. 321 c.p.); (b) istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); (c) traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Con l’introduzione della legge “spazzacorrotti” si è deciso di intervenire anche per quanto riguarda alcuni aspetti concernenti l’istituto della riabilitazione del condannato. Per la precisione, si tratta di aspetti che riguardano l’applicazione di pene accessorie al reo.

Proprio su questo ultimo punto, cioè sull’aspetto pene accessorie, la legge n. 3/2019 ha modificato integralmente l’art. 317-bis. Ora il nuovo articolo prevede dei nuovi parametri attraverso i quali le pene accessorie vengono applicate a specifici reati citati dallo stesso articolo. Difatti ora la condanna per i delitti previsti agli articoli 321, 322, e 346-bis c.p. (già sopracitati) comporta l’incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se i fatti sono di particolare tenuità, la condanna comporta il divieto temporaneo, per una durata non inferiore a cinque anni e né superiore a sette anni. Allorché il soggetto si sia efficacemente adoperato (i) per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, (ii) per assicurare le prove dei reati e (iii) per l’individuazione degli altri responsabili ovvero (iv) per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la condanna per i delitti ivi previsti importa la sanzione accessoria sopracitata per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni.

Nel caso in cui al condannato sia stata inflitta una pena accessoria perpetua prevista dall’art. 317-bis c.p., il nuovo comma dell’art. 179 c.p. (sulle condizioni per la riabilitazione) prevede che la riabilitazione concessa dalle disposizioni dello stesso articolo non produca effetti sulle pene accessorie perpetue. Infatti, solamente quando sia decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta a condizione che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Inoltre, sempre secondo le nuove disposizioni della riforma, sarà il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell’interessato, che deciderà sulla riabilitazione, anche se questa è relativa a condanne pronunciate da giudici speciali (a meno che la legge non disponga diversamente). Oltre a ciò, deciderà sull’estinzione della pena accessoria secondo le condizione poste all’articolo 179, settimo comma. Deciderà altresì sulla revoca della riabilitazione, qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.

NORME SULL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO:

La riforma non ha solo interessato il codice penale e il codice di procedura penale per quanto riguarda le misure da adottare nei confronti del condannato. Essa si è anche concentrata sulla modifica di alcune leggi speciali, tra le quali spicca la legge n. 354 del 26 luglio 1975 che contiene le “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà”.

All’art. 4-bis, sul divieto di concessione di benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati, è mutata parzialmente la normativa: attualmente dispone che l’assegnazione di attività lavorative svolte all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della stessa legge (esclusa la liberazione anticipata) possono essere concessi ai detenuti e internati per i delitti agli artt. 321, 322 e 346-bis solo nei casi in cui essi si siano adoperati per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero abbiano aiutato concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati.

Infine, all’art. 47 viene fatta una piccola ma significante precisazione sull’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, il quale estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue (tra le quali si ricordano quelle disposte all’art. 317-bis c.p.).

CASI DI NON PUNIBILITÀ:

La legge n. 3/2019 ha inserito un nuovo articolo nel codice penale, ovvero il 323-ter che disciplina le cause di non punibilità per i delitti previsti agli artt. 321 e 322 c.p. Secondo il nuovo articolo non è punibile chi, prima di avere notizia che nei suoi confronti si stiano svolgendo indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denunci volontariamente e fornisca indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri eventuali responsabili. Tuttavia, la non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell’utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all’indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine sopra previsto. La causa di non punibilità, però, non si applica quando la denuncia è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato.

Tali cause di non punibilità appena descritte si estendono anche ai casi di: (i) turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); (ii) turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis); (iii) astensione dagli incanti (art. 354 c.p.).

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE:

Introdotto dalla legge 190/2012, il reato di traffico di influenze illecite, di cui all’art. 346-bis c.p., ha provveduto a rendere penalmente rilevante la vendita dell’ intermediazione illecita verso pubblici agenti con la finalità di far conseguire ad un terzo un vantaggio indebito, attraverso un atto contrario ai doveri di ufficio o l’omissione o il ritardo di un atto di ufficio. La ragione politico-criminali, posta alla base dell’introduzione di questa nuova figura di reato, è stata l’opportunità di inserire nell’area della rilevanza penale condotte collocate in zone d’ombra, tanto che anche la giurisprudenza aveva segnalato i limiti della precedente disciplina.

Tralasciando gli aspetti problematici riguardanti l’applicazione di tale normativa, ciò che ha portato maggiori critiche è stata la scelta legislativa di lasciare in vita la limitrofa figura del millantato credito. È stato rilevato che per evitare fenomeni di collisione tra i due ambiti tipici, sarebbe stato più opportuno fonderli in una medesima previsione di reato. Infatti, erano sorti problemi di interferenza fra i due reati, con la conseguenza di rimettere alla giurisprudenza la non agevole definizione dei limiti delle due fattispecie.

L’attuale riforma apportata dalla legge 3/2019 riscrive all’art. 1, comma 1 lett. s) e t) il piano dei rapporti tra millantato credito e traffico di influenze illecite. L’operazione compiuta è una sorta di ‘’travaso normativo’’, in quanto il primo reato viene abrogato e il secondo espande la propria portata accogliendo le condotte espunte dall’abolizione del millantato credito, che altrimenti sarebbe stato sprovvisto di copertura repressiva.

È opportuno evidenziare le implicazioni delicate di questa norma, dato il terreno scivoloso sul quale si sono riversati i suoi effetti . Essa dà luogo, infatti, a difficoltà interpretative sul versante della ridefinizione dei contorni del traffico di influenze illecite, rivisitato sotto vari aspetti. Tuttavia, rimangono chiare le intenzioni del legislatore che ha voluto una esplicita estensione della figura del traffico di influenze alle condotte costituenti millantato credito. Infatti, il soggetto “raggirato” ora deve essere chiamato a rispondere del medesimo titolo di reato. Non solo, ma l’attuale definizione tiene conto sia delle finalità fraudolente perseguite dal soggetto che è ricorso alla intermediazione, sia dell’evoluzione interpretativa del millantato credito che lo ha avvicinato sempre di più alla vendita di influenze illecite, allontanandolo dalla truffa in danno all’acquirente.

E.M.

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