È entrato in vigore, il 15 giugno 2019, il decreto legge n. 53, anche noto come “decreto Sicurezza Bis”, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Dopo essere stato modificato dalla Commissione Affari Costituzionali e Giustizia, tale decreto è giunto alla Camera dei Deputati il 22 luglio per essere convertito in legge. Infine, il 5 agosto, dopo che la questione di fiducia è stata posta dal governo, è passato all’esame del Senato della Repubblica per il via libera definitivo.
La nuova normativa si compone di 18 articoli, suddivisi in 3 capi, i quali operano in materia di contrasto alle violenze in occasioni di manifestazioni (anche sportive), di opposizione all’immigrazione illecita e di supporto alle politiche di sicurezza.
IMMIGRAZIONE:
Controllo sulla frontiera marittima.
Il Ministro dell’interno (in qualità di Autorità nazionale di pubblica sizurezza), sentito, se necessario, il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e nel rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia, può limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Il divieto o limitazione può avvenire anche quando, in una specifica prospettiva di prevenzione, si ritenga necessario impedire il cosiddetto “passaggio pregiudizievole” o “non inoffensivo” di una nave. Ossia quando un’imbarcazione risulti impegnata in una delle specifiche attività rientranti nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay – UNCLOS). Per la precisione, alla normativa in questione interessa l’attività di carico o scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti. Il provvedimento dovrà essere adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.
In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile, all’armatore e al proprietario della nave, si applica a ciascuno di essi, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. In caso di reiterazione della violazione del divieto, commessa con l’utilizzo della medesima nave, si applica in aggiunta la sanzione accessoria della confisca della nave, procedendo immediatamente a sequestro cautelare. All’irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente.
Operazioni di polizia sotto copertura e attività di controllo.
Al fine di implementare l’utilizzo dello strumento investigativo delle operazioni sotto copertura, anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, viene autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2019, di 1.000.000 di euro per l’anno 2020 e di 1.500.000 euro per l’anno 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per gli oneri conseguenti al concorso di operatori di polizia di Stati con i quali siano stati stipulati appositi accordi per il loro impiego sul territorio nazionale.
I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, comunicano con immediatezza, nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici, le generalità delle persone alloggiate.
Fondo premiale.
E’ istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con finalità premiali, dotato di 2 milioni di euro, destinato a finanziare interventi di cooperazione nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all’Unione europea. Inoltre, la dotazione può essere incrementata da una quota annua non superiore a 50 milioni di euro, individuata annualmente con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Fermo restando l’autorizzazione al Ministro dell’economia e delle finanze di apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
MANIFESTAZIONI E TUTELA DELLE FORZE DELL’ORDINE:
Ordine pubblico.
La nuova disciplina introdotta dal decreto “Sicurezza Bis” apporta delle modifiche alle precedenti disposizioni a tutela dell’ordine pubblico nel corso di manifestazioni pubbliche, con la finalità di ampliare i casi penalmente perseguibili e di inasprire le conseguenti pene.
La prima correzione prevede che, qualora un soggetto utilizzi caschi protettivi, o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con l’arresto da due a tre anni e con l’ammenda da 2.000 a 6.000 euro. Inoltre viene dato modo di ampliare una fattispecie di reato già presa in considerazione da diverse normative presenti nel nostro ordinamento. Ora, infatti, sarà punito con la reclusione da uno a quattro anni un soggetto che, in occasione di manifestazioni aperte al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l’incolumità delle persone o l’integrità delle cose, (i) razzi, (ii) bengala, (iii) fuochi artificiali, (iv) petardi, (v) strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero (vi) bastoni, (vii) mazze, (viii) oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere.
Codice penale.
Infine, la nuova disciplina in materia di ordine pubblico ha interessato anche il codice penale andando a specificare la tipologia e misura di pena da applicare nel caso di reati commessi nel corso di manifestazioni pubbliche. Di conseguenza ne deriva la seguente normativa:
– Ora, chiunque interrompe o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino ai due anni.
– Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
– Infine, diventa circostanza aggravante (con conseguente aumento di pena fino ad 1/3) l’aver usato violenza, o l’aver minacciato, oppure l’aver fatto resistenza ad un pubblico ufficiale durante manifestazioni pubbliche.
– Verrà ugualmente considerata circostanza aggravante il compimento di atti di devastazioni o saccheggio di armi, munizioni o viveri nel luogo di vendita o deposito.
MANIFESTAZIONI SPORTIVE:
D.A.SPO.
Vengono specificati i soggetti ai quali è possibile applicare la cd. misura D.A.SPO. Ora il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché a quelli, indicati in modo specifico, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di:
a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;
b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a);
c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per i seguenti reati: (i) possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere; (ii) utilizzo di caschi per impedire il riconoscimento; (iii) esposizione di emblemi o simboli razzisti; lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo, (iv) introduzione di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce; (v) delitti contro l’ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale; (vi) rissa; (vii) rapina, estorsione o spaccio di sostanze stupefacenti anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
d) anche se la condotta non è stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive: (i) casi di delitto tentato o consumato con finalità di terrorismo; (ii) delitti disposti dal capo I, titolo VI, libro II; (iii) delitti contro la personalità interna dello Stato; (iv) banda armata; (v) sequestro di persona, anche a scopo di rapina o di estorsione; (vi) avvelenamento di acque o sostanze alimentari.
Il divieto di accesso o transito può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all’estero. Allo stesso modo il divieto per manifestazioni sportive che si svolgono in Italia può essere disposto anche dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell’Unione europea tramite i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
Inoltre la durata del nuovo divieto e della prescrizione non potrà essere inferiore a sei anni e superiore a dieci anni e, nel caso di violazione del medesimo divieto, la durata dello stesso può essere aumentata fino a dieci anni. Mentre per i soggetti che sono già stati condannati per i reati (sopra riportati) relativi all’applicazione del cd. D.A.SPO., il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi relativi a manifestazioni sportive o di trasferimento da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni e imporre l’obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due a dieci anni.
Decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto, l’interessato può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli appena descritti. Questo, però, può avvenire solo se il soggetto ha adottato condotte di ravvedimento operoso, quali (i) la riparazione integrale del danno eventualmente prodotto, (ii) mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, (iii) nonché la concreta collaborazione con l’autorità di polizia o con l’autorità giudiziaria per l’individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali è stato adottato il divieto e (iv) ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive.
Tutela arbitri.
Il nuovo decreto sicurezza prevede, per la prima volta, forme di tutela anche per gli ufficiali o direttori di gara. Ora, infatti, per chiunque commetta atti di violenza o di minaccia mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni. Inoltre chiunque provochi lesioni personali gravi o gravissime, sempre nei confronti degli arbitri, sono puniti con la reclusione da quattro a dieci anni in caso di lesioni gravi e con la reclusione da otto a sedici anni in caso di lesioni gravissime.
Bagarinaggio e contratti.
Si intensificano le sanzioni per la rivendita abusiva di titoli di accesso alle manifestazioni sportive, sopprimendo il riferimento ai luoghi di vendita, così da comprendere ogni condotta di vendita non autorizzata, pure se posta in essere attraverso mezzi telematici.
Viene vietato alle società sportive corrispondere, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l’erogazione di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio a prezzo agevolato o gratuito a soggetti:
a) destinatari della cd. misura D.A.SPO (per tutta la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione);
b) ai destinatari dei provvedimenti di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e di divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni previsti dal codice delle leggi antimafia per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi del medesimo codice;
c) ai soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi.
Oltre a ciò, alle società sportive è vietato stipulare, con soggetti destinatari della misura D.A.SPO (per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione), contratti aventi ad oggetto la concessione dei diritti di fare uso esclusivo del marchio e di vietare ai terzi l’uso dello stesso o di un marchio identico. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni e facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di sostenitori comunque denominate.
Fermo di indiziato di delitto e arresto differito.
Nei confronti dei soggetti, che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive, da ora è consentito il fermo di indiziato di delitto. Si tratta di una misura restrittiva della libertà che, in questo caso specifico, viene applicata nel caso in cui sulla persona gravano evidenti e palesi elementi in forza dei quali è possibile formulare un giudizio di elevata probabilità di commissione del delitto.
Viene resa permanente la disciplina dell’arresto differito (ossia l’arresto in flagranza di reato durante o in occasione di manifestazioni sportive) per quella serie di reati che prevedono la misura D.A.SPO.
Codice penale.
Viene introdotta come circostanza aggravante comune (cioè applicabile a tutti i tipi di reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali) l’avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni. Inoltre, da ora, l’offesa non potrà più essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
E.M.
Pingback: IL NUOVO “DECRETO LAMORGESE” – Lexacivis