Si terrà domenica 29 marzo 2020 il referendum Costituzionale (il quarto referendum costituzionale della storia della Repubblica italiana) sulla riduzione del numero dei parlamentari. In particolare, saremo chiamati ad esprimere il nostro voto per approvare o respingere il testo di legge “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”.
Il testo del quesito sarà il seguente: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 240 del 12 ottobre 2019?”
Per comprendere meglio ciò su cui saremo chiamati ad esprimerci, analizziamo in breve cosa prevede il disegno di legge costituzionale:
1. Modifica all’art. 56 della Costituzione
– Attualmente il secondo comma recita: “Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero”.
– Modifica: riduzione del numero dei deputati da 630 a 400 e dei deputati eletti nella Circoscrizione Estero da 12 a 8.
2. Modifica all’art. 57 della Costituzione
– Attualmente i commi 2 e 3 recitano: Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
– Modifica: riduzione del numero dei senatori elettivi da 315 a 200, e dei senatori eletti nella Circoscrizione estero da 6 a 4. Inoltre, il numero minimo dei senatori assegnati a ogni Regione si abbassa da 7 a 3.
Le due province autonome di Trento e Bolzano vengono equiparate alle altre Regioni, ottenendo tre senatori a testa.
3. Modifica all’art. 59 della Costituzione
– Attualmente il secondo comma recita: Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
– Modifica: “Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque”.
Infine, l’ultimo articolo disciplina l’entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge, che “si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore”.
M.B.
Pingback: IL REFERENDUM 2020 – Lexacivis