CORONAVIRUS, DPCM 17 MAGGIO 2020

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha firmato, nella tarda serata del 17 maggio 2020, il Dpcm recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, (contenente misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19), e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, (predisponente ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19).

MODALITÀ PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO CON RIGUARDO ALLA C.D. FASE 2

Allo scopo di contrastare e contenere, comunque, il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale vengono applicate le seguenti ulteriori misure:

  • Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali, le misure di contenimento e le prescrizioni imposte dal questore.
  • L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
  • l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
  • Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
  • Il servizio di apertura al pubblico dei musei  e  degli  altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo  101  del  codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo  22 gennaio 2004, n. 42), è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle  caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori  (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte.
  • Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare  all’interno  dei  locali  più  del  tempo necessario  all’acquisto  dei  beni;  le  suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di riferimento o in ambiti analoghi,  adottati  dalle  regioni  o  dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel  rispetto  dei principi contenuti nei protocolli o nelle  linee  guida  nazionali  e comunque in coerenza  con  i  criteri  di  cui  all’allegato  10. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11.
  • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui  bar,  pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida  sono  adottati dalle regioni o dalla  Conferenza  delle  regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con  i  criteri  di  cui all’allegato 10.
  • Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base   contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta  anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, anche negli esercizi  siti  nelle  aree  di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando  l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
  • Le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni e le province   autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente disposizione e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità.

ALLEGATI 10 e 11

MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ALLEGATO 12.

UTILIZZO DI STRUMENTI ATTI A PREVENIRE IL CONTAGIO

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Per le medesime finalità possono essere utilizzate mascherine di comunità, oppure mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

INGRESSO IN ITALIA

Le persone che fanno ingresso in Italia tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

Ove non sia possibile raggiungere l’abitazione o la dimora, indicata come luogo di svolgimento del periodo di  sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo all’Autorità sanitaria competente per territorio, la quale informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in  coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri,  determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura.

TRANSITI E SOGGIORNI BREVI IN ITALIA

1. Per un periodo non superiore a 72 ore (con possibilità di proroga ulteriori 48 ore) chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco una dichiarazione in modo tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

a) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;

b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco;

c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

2. Allo scadere del periodo di permanenza indicato, sorge l’obbligo di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno. Inoltre, vi è l’obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale.

I vettori e gli armatori provvedono alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la documentazione di cui al primo comma non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali. Il vettore provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.

4. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.

5. Esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, con gli stessi contenuti della dichiarazione di cui al comma 1.

6. Allo scadere del termine di permanenze, sorgono gli stessi obblighi di cui al comma 2.  

7. In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE) , fermo restando l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. I

Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore.

8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 4, nonché quelli previsti dall’articolo 4, commi 1 e 3 non si applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l’obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale.

I passeggeri in transito, con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località del territorio nazionale, sono comunque tenuti a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione, recante l’indicazione dei motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia, della località italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, codice identificativo del titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale; il recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

9. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale all’interno del territorio italiano effettuano la comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista dall’articolo 4, comma 3.

10. Le disposizioni del presente articolo NON SI APPLICANO: a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto; b) al personale viaggiante; c) ai cittadini e ai residenti nell’Unione Europea, negli Stati parte dell’accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro; d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; f) al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore; g) ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano; h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari; i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO

1. A decorrere dal 3 giugno 2020, NON sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: Stati membri dell’Unione Europea; Stati parte dell’accordo di Schengen; Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; Andorra, Principato di Monaco; Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

2. Dal 3 al 15 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli articoli 4 e 5 si applicano esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui al comma 1 ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NAVI DA CROCIERA E NAVI DI BANDIERA ESTERA

Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.

Tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali.

All’atto dello sbarco nei porti italiani:

a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia, così come i soggetti di nazionalità italiana residenti all’estero sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia;

I passeggeri di nazionalità straniera e residenti all’estero invece sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore.
Ove sia stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19, i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso la località da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere.

MISURE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO E DI LINEA

Le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate.

ULTERIORI DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA DISABILITA’

Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni.

Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.

ESECUZIONE E MONITORAGGIO DELLE MISURE

Il prefetto territorialmente competente assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti, con l’ausilio, se necessario, delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate.  

E.M. – M.B.

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