In data 15 maggio il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto delinea il quadro normativo nazionale valido dal 18 maggio al 31 luglio 2020.
• SPOSTAMENTI
Saranno consentiti, a partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 24 marzo 2020, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento dovuto al virus.
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.
Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Il decreto-legge prevede che gli spostamenti tra regioni diverse, a decorrere dal 3 giugno 2020, potranno essere limitati solo con provvedimenti statali, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico.
Il testo conferma il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19.
Resta vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Sarà consentito lo svolgimento delle funzioni religiose con la partecipazione di persone nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
• ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI
Per quanto riguarda le attività economiche, produttive e sociali, a partire dal 18 maggio, dovranno svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.
In base a quanto previsto dal decreto-legge 24 marzo 2020 le misure limitative delle attività economiche e produttive potranno essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali o, nelle more di tali provvedimenti, con decisioni regionali.
• SANZIONI
È prevista la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza per il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali.
Le violazioni sono punite con il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata.
D.A.
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