Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone, ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.
Il testo costituisce un intervento organico volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all’eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, al sostegno all’economia verde.
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga alla disciplina dei contratti sotto soglia del Codice dei contratti pubblici, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021, si applicano le seguenti regole per le procedure di affidamento:
- L’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di procedura negoziata senza bando. Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
- Le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione secondo le seguenti modalità:
- Affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro
- Procedura negoziata, senza bando, (I) previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro; (II) ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro; (III) ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.
Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente (che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, co. 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016).
Per le procedure negoziate senza bando le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
Per entrambe le modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente.
Per quanto riguarda la disciplina dei contratti sopra soglia, sempre qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021, si prevede:
- Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera.
- Gli atti delle stazioni appaltanti adottati sono pubblicati e aggiornati sui rispettivi siti istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente». Il ricorso ai contratti secretati è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione.
COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO
Fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie del Codice dei contrati pubblici è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.
Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento.
I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse.
Nell’adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l’esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.
L’inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali.
Le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.
Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell’invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale.
Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell’esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal 31 luglio 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.
VERIFICA ANTIMAFIA E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ
Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all’emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 31 luglio 2021, si prevede che:
- Le verifiche riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati.
L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni.
- Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011 i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
- Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.
Inoltre, il Ministero dell’interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia.
I protocolli possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l’economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l’attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi.
I protocolli possono prevedere l’applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.
EDILIZIA
In materia di “Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia” si sottolineano i seguenti punti:
- rimozione del vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma: per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione disciplinati da un piano urbanistico che preveda un programma di rigenerazione urbana, la ricostruzione sia comunque consentita con la sola osservanza delle distanze legittimamente preesistenti;
- ammissibilità di modifiche dei prospetti come opere di manutenzione straordinaria se indispensabili a garantire l’agibilità o l’accessibilità delle unità immobiliari (mentre sarebbero da qualificare come una ristrutturazione edilizia nei restanti casi);
- chiarimento dei requisiti e delle specificità degli interventi di ristrutturazione ricostruttiva;
- previsione della conferenza di servizi semplificata per acquisire gli atti di assenso di altre amministrazioni richiesti per la realizzazione dell’intervento, allo scopo di standardizzare e accelerare i termini di svolgimento delle procedure edilizie;
- classificazione della realizzazione di strutture leggere destinate ad essere rimosse alla fine del loro utilizzo stagionale quale attività edilizia libera;
- possibilità di una proroga della validità dei titoli edilizi, prevedendo che prima che siano decorsi i termini per l’inizio o per la fine dei lavori (rispettivamente di un anno e di tre anni dal rilascio del titolo), il privato possa prorogarli con una mera comunicazione allo sportello unico comunale, nonché previsione di una proroga ulteriore, discrezionale, ove ricorrano giustificate ragioni;
- chiarimento in merito al campo di applicazione del Contributo Straordinario introdotto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133;
- aumento della riduzione dal 20 al 35% del contributo di costruzione per gli interventi di rigenerazione urbana;
- rilascio d’ufficio dell’attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico edilizia (SUE).
Entro un mese circa dall’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni le imprese riceveranno dagli enti locali il pagamento dei lavori già effettuati in deroga alle previsioni contrattuali. Nello specifico:
- entro 15 giorni il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento (quindi il rilascio dei SAL senza riferimento alle modalità indicate nella documentazione di gara e nel contratto di appalto);
- entro 5 giorni (quindi non più 7 giorni) il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento;
- l’effettiva erogazione di denaro dovrà essere effettuata entro 15 giorni dall’emissione del certificato di pagamento (i termini ordinari sono di 30 giorni o al massimo 60 giorni);
- previsto inoltre il rimborso dei maggiori oneri sopportati per l’adattamento alle regole anti-diffusione del Covid-19.
CITTADINANZA DIGITALE E ACCESSO AI SERVIZI DIGITALI DELLA P.A.
Entro il 28 febbraio 2021 tutti gli Enti pubblici e la Pubblica Amministrazione dovranno dismettere i propri sistemi di identificazione online e adottare esclusivamente l’identità digitale SPID e CIE (la Carta di identità elettronica) per consentire ai cittadini di accedere ai loro servizi digitali. Resta ferma l’utilizzabilità di credenziali diverse fino alla data di naturale scadenza e comunque non oltre il 30 settembre 2021. Ovunque, per usufruire di un servizio o nelle transazioni elettroniche, la legge richieda l’esibizione di un documento di identità, il cittadino può farsi identificare da remoto attraverso l’identità digitale di SPID o la CIE e non sarà più necessario allegare o inviare fotocopia del documento. È possibile chiedere il rilascio della CIE prima della scadenza della carta d’identità cartacea. In questo modo sarà agevolato e accelerato l’accesso dei cittadini ai servizi in rete.
Tutti i servizi pubblici digitali devono diventare accessibili dal telefono attraverso l’App “IO”, la quale diventa quindi lo strumento di accesso da usare per i cittadini che intendano utilizzare il telefono per sbrigare pratiche amministrative. Entro il 28 febbraio 2021 la Pubblica Amministrazione deve avviare i progetti di trasformazione digitale. Le amministrazioni potranno non inserire i loro servizi nell’App “IO” in caso di impedimenti tecnologici accertati dalla società pubblica PagoPA. L’applicazione “IO”, attraverso un apposito servizio, dovrà consentire ai cittadini di effettuare autocertificazioni, o presentare istanze e dichiarazioni attraverso il proprio telefono.
Con il decreto parte la piattaforma digitale unica per le notifiche di atti e provvedimenti della PA a cittadini e imprese. In sostanza, la raccomandata cartacea viene sostituita da una comunicazione digitale, con conseguente semplificazione per l’attività dell’amministrazione e risparmio di tempo per i cittadini che potranno avere la disponibilità dell’atto sul cellulare. Resta confermata, per i cittadini che non posseggono un domicilio digitale, la procedura di recapito attraverso posta ordinaria.
Tra le principali misure del processo di digitalizzazione inserite nel decreto-legge vi sono anche disposizioni volte a favorire l’accesso ai servizi online da parte delle persone diversamente abili. In particolare, le norme estendono gli obblighi di accessibilità degli strumenti informatici anche agli enti o società private, con un fatturato medio negli ultimi tre anni superiore a 900 euro, che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni sul telefonino. Le persone con disabilità potranno circolare con i loro veicoli su tutto il territorio nazionale con un unico permesso. Questo sarà possibile grazie ad una piattaforma unica informatica, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che consentirà di verificare le targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni. Oggi il permesso di circolazione per accedere nelle zone a traffico limitato (Ztl) per i veicoli delle persone con disabilità è valido solo nel Comune in cui è stato richiesto. Per poter accedere alle Ztl in altri Comuni è necessario effettuare una pratica. Con la norma inserita nel decreto basta un solo permesso per accedere alle Ztl in tutta Italia.
GREEN ECONOMY E SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPRESE
Per le imprese, si prevedono:
- la semplificazione e la velocizzazione dei lavori sulle infrastrutture di rete per le comunicazioni elettroniche e la banda larga;
- l’aumento dell’importo di erogazione in un’unica soluzione della “Nuova Sabatini” (contributi alle imprese per il rimborso di prestiti destinati a investimenti in beni strumentali) e la semplificazione del medesimo incentivo per le imprese del Mezzogiorno;
- la semplificazione delle procedure per la cancellazione dal registro delle imprese e per lo scioglimento degli enti cooperativi;
- il rafforzamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, la semplificazione delle attività del CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) e quella delle erogazioni dei contributi pubblici nel settore dell’agricoltura;
- la possibilità per le società per azioni quotate di prevedere aumenti di capitale in deroga rispetto alla disciplina del codice civile.
In tema di sostegno alla tutela dell’ambiente e alla green economy, il decreto introduce:
- la razionalizzazione delle procedure di valutazione d’impatto ambientale (VIA) associate alle opere pubbliche;
- l’esclusione dall’obbligo di assoggettabilità alla VIA e al regime dei beni e interessi culturali per interventi urgenti di sicurezza sulle dighe esistenti prescritti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non trasformino in maniera significativa gli sbarramenti;
- la semplificazione delle procedure per interventi e opere nei luoghi oggetto di bonifica nei Siti di Interesse Nazionale (SIN);
- la velocizzazione dei tempi di assegnazione dei fondi contro il dissesto idrogeologico ai commissari; la razionalizzazione degli interventi nelle Zone Economiche Ambientali;
- semplificazioni in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, nonché per realizzare punti e stazioni di ricarica per veicoli elettrici;
- una nuova disciplina sui trasferimenti di energia rinnovabili dall’Italia agli altri Paesi europei, con benefici per le casse dello Stato;
- l’estensione ai piccoli Comuni (fino a 20.000 abitanti) del meccanismo dello “scambio sul posto altrove” per incentivare l’utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
- un piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano per soddisfare le esigenze di miglioramento della qualità delle superfici forestali secondo direttrici incentivanti e di semplificazione;
- semplificazioni per il rilascio delle garanzie pubbliche da parte di SACE a favore di progetti del green new deal.
E.M.
Pingback: NOVITA’ SUL CODICE DELLA STRADA – Lexacivis