In data 29 luglio 2020 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.
Il testo proroga, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19 e 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia.
Inoltre il decreto interviene per la proroga dei termini di talune specifiche misure, tra le quali:
– il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, la permanenza in servizio del personale sanitario, l’assunzione degli specializzandi, l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario;
– il potenziamento delle reti di assistenza territoriale;
– la disciplina delle aree sanitarie temporanee; per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19 e per le unità speciali di continuità assistenziale;
– le disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;
– le disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti e di sperimentazione dei medicinali per l’emergenza epidemiologica;
– le misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività;
– la disciplina sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale;
– le misure per il potenziamento dell’assistenza ai connazionali all’estero in situazione di difficoltà;
– le misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
– la disciplina relativa al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
– le disposizioni in tema di lavoro agile;
– i provvedimenti per l’edilizia scolastica.
Si precisa la cessazione al 31 luglio degli altri termini connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza, previsti da disposizioni diverse da quelle specificamente richiamate nel decreto.
Infine, restano in vigore fino all’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi le disposizioni di cui al DPCM 14 luglio 2020, con cui erano state prorogate fino al 31 luglio le misure contenute nel DPCM 11 giugno 2020.
D.A. – M.B.