di Gloria Vindigni – Dottoressa in Giurisprudenza e redattrice di Lexacivis
In questi ultimi tempi i mass media parlano molto spesso di vicende giudiziarie che per essere risolte necessitano, durante la fase delle indagini preliminari, dell’incidente probatorio: si pensi al crollo del ponte Morandi o alla funivia del Mottarone. Ma chi di diritto ne sa poco si chiede “Che cos’è l’incidente probatorio?”.
Prima di rispondere a questa domanda facciamo un passo indietro.
Il nostro ordinamento difatti prevede che una volta avuta la notizia di reato la polizia giudiziaria e il pubblico ministero diano il via alle indagini preliminari (che possono essere più o meno lunghe) al fine di individuare gli eventuali autori del reato e le relative cause.
Poniamo che dalle indagini siano emersi elementi sufficienti da richiedere il rinvio a giudizio degli indagati e dunque il dibattimento, fase in cui vengono acquisite le prove in contraddittorio tra le parti. Tuttavia vi sono casi in cui la prova per ragioni di urgenza e irripetibilità, deve essere salvaguardata e dunque assunta prima del dibattimento attraverso lo strumento dell’incidente probatorio che si svolge durante la fase delle indagini preliminari.
L’incidente probatorio è dunque uno strumento che, come indicato dal codice di rito all’articolo 392, può essere richiesto solo in casi tassativi quali: testimonianza o confronto per impossibilità a partecipare al dibattimento a causa di un grave impedimento, l’esperimento giudiziale e la perizia urgente, la ricognizione e tutti quei casi in cui si vogliono tutelare i cosiddetti soggetti vulnerabili vittime di reati che attengono alla sfera sessuale.
Occorre dire però che all’interno del codice di procedura penale il nostro legislatore ha inserito altre fattispecie per cui è possibile ricorrere all’incidente probatorio al di là della tassatività dei casi sopracitati ed è per questo che talvolta si parla di incidente probatorio atipico (es. la possibilità di richiedere gli accertamenti tecnici irripetibili di cui all’articolo 360 c.p.p.).
La richiesta di incidente probatorio può essere fatta dal pubblico ministero, dalla persona indagata o dal suo difensore entro i tempi previsti per la conclusione delle indagini preliminari; essa deve inoltre indicare: la prova da assumere e i fatti che ne costituisco l’oggetto, le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale, le persone nei confronti delle quali si procede e le circostanze per le quali la prova non è rinviabile al dibattimento.
Entro due giorni dal deposito in cancelleria e dall’avvenuta notifica il giudice delle indagini preliminari decide se accogliere, rigettare o dichiarare inammissibile la richiesta. Nel caso in cui la richiesta venga accolta, il gip nell’ordinanza deve indicare: l’oggetto della prova, le persone interessate all’assunzione della prova, la data dell’udienza la quale non deve essere fissata in un tempo superiore a dieci giorni.
Una volta che l’ordinanza viene notificata alle parti interessate queste hanno la facoltà di estrarre copia degli atti.
L’udienza si svolge in camera di consiglio obbligatoriamente in presenza del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini nonché del difensore della persona offesa, mentre, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono presenziare soltanto quando l’incidente probatorio riguarda l’esame di un testimone; in tutti gli altri casi la loro presenza deve essere autorizzata dal giudice.
L’assunzione delle prove avviene secondo le modalità previste per il dibattimento ma l’articolo 402 del codice di procedura penale pone un limite all’utilizzabilità delle prove assunte con incidente probatorio. Difatti la norma specifica che le prove sono utilizzabili solo nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione; inoltre, sono inutilizzabili nei confronti dell’imputato che dopo l’incidente probatorio è stato raggiunto successivamente da indizi di colpevolezza e il difensore non ha partecipato all’acquisizione salvo che gli indizi non siano emersi dopo che la ripetizione dell’atto sia divenuta impossibile.
Dopo aver illustrato seppur per sommi capi la disciplina dell’incidente probatorio, il quale rappresenta per l’appunto uno strumento richiedibile da determinati soggetti, in specifici casi e con tempi limitati, passiamo ora ad esaminare per quanto possibile (trattandosi di procedimenti ancora aperti e nel rispetto di tutte le persone coinvolte nella vicenda), il crollo del ponte Morandi che ha visto, dal punto di vista processuale l’utilizzo dell’incidente probatorio per due volte.
Era il 14 agosto 2018, una piovosa giornata d’estate quando il ponte Morandi, quello che collega la A10 all’A7, crolla causando 43 vittime.
Il pubblico ministero inizialmente, con l’intento di evitare il definitivo deterioramento e prima della demolizione, ha richiesto l’incidente probatorio affinchè venissero valutate, attraverso una perizia effettuata da tecnici con competenze tecniche e scientifiche, le condizioni delle macerie del ponte; il secondo incidente probatorio invece mirava a stabilire le cause del crollo da imputare con grande probabilità alla mancata e costante manutenzione del viadotto.
Ora che le indagini preliminari sono concluse si attende l’udienza preliminare di quello che si preavvisa essere un maxiprocesso visto il grande numero di indagati e la mole di elementi raccolti.
Analoga è la recente vicenda del crollo della funivia del Mottarone, per il quale il difensore di uno degli indagati ha richiesto l’incidente probatorio (richiesta prima negata poi accolta in seconda battuta con possibile differimento) al fine di valutare, attraverso una perizia le cause del cedimento; ma in merito a questo avvenimento non è possibile ora fornire ulteriori dettagli dato che il conferimento dell’incarico al perito nominato dal giudice è previsto per il prossimo 8 luglio.
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