di Gloria Vindigni – Dottoressa in Giurisprudenza e redattrice di Lexacivis
All’interno del nostro codice di rito, nel libro terzo, più precisamente nei mezzi di prova, troviamo la cosiddetta perizia, ossia una valutazione eseguita da un soggetto, il perito, con specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche volta a convincere il giudice.
Se da un lato, però, l’articolo 220 comma 1 del codice di procedura definisce la perizia, dall’altro il comma 2 ne esprime i limiti. Difatti essa non è ammissibile per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.
Soffermiamoci qui su un tipo particolare di perizia, quella psichiatrica.
Vediamo quando, da chi e perché può essere richiesta la perizia psichiatrica nel processo penale.
La perizia può essere richiesta durante il dibattimento, nell’udienza preliminare, nel giudizio abbreviato o attraverso l’incidente probatorio. I soggetti che possono richiedere la perizia sono: il giudice, il magistrato o i difensori; essa può essere richiesta per l’indagato, l’imputato, il testimone, la vittima, il condannato o l’internato.
La perizia psichiatrica, in riferimento all’indagato/imputato, può essere richiesta per:
- accertare la capacità processuale dell’indagato;
- accertare (ogni sei mesi) la capacità dell’imputato in caso di sospensione del processo;
- accertamento per disporre delle misure cautelari;
- accertare l’esistenza del vizio di mente totale o parziale al momento del fatto, attuale e la pericolosità sociale.
Prima di addentrarci in quelle che sono la nomina del perito e le fasi della perizia, parliamo della capacità di intendere e volere, ricordando che il nostro codice penale all’articolo 85 afferma che “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile […]”. In dottrina si è discusso molto sulla capacità di intendere e volere ai fini della punibilità: inizialmente si sosteneva che l’inflizione della pena conseguiva al libero arbitrio del reo che in piena coscienza e libertà ha commesso il reato.
Secondo altri, invece, la pena non ha ragione di esistere per i soggetti non imputabili in quanto essi sono insensibili all’effetto inibitorio della pena stessa.
Ad oggi la capacità di intendere viene definita come “la capacità del soggetto di distinguere le proprie azioni e di saper valutare, prima di agire, i motivi e le conseguenze che il proprio comportamento produrrà nella realtà circostante”; al contrario la capacità di volere è “l’attitudine del soggetto di volere ciò che ha deciso di fare e di comportarsi in modo coerente con la scelta”.
Va precisato che se non vi è capacità di intendere non vi è nemmeno quella di volere e viceversa.
Il codice penale, inoltre, elenca alcune situazioni in cui la capacità di intendere e volere può essere esclusa o diminuita, ad esempio: lo stato di ubriachezza/intossicazione acuta da stupefacenti derivato da caso fortuito o forza maggiore; nei casi in cui chi ha commesso il reato ha un’età compresa tra i 14 e i 18 anni quindi non ancora del tutto maturo; nei casi in cui il reo è stato reso incapace da altri; nel caso in cui il reo al momento del fatto presentava un quadro di infermità tale da escludere/limitare la capacità.
Qualora il perito accerti una delle situazioni riconducibili all’articolo 85 del codice penale, il giudice emetterà una sentenza di proscioglimento nei confronti dell’imputato.
Fatta questa premessa, vediamo qual è il ruolo del perito e quali sono le fasi della perizia psichiatrica.
Il perito, nello specifico lo psichiatra, può essere nominato dal giudice dell’udienza preliminare, il giudice del dibattimento o in sede di incidente probatorio.
Le operazioni peritali si distinguono in operazioni preliminari alla perizia e la perizia vera e propria.
Le operazioni preliminari iniziano con l’ordinanza motivata del giudice che accoglie l’istanza di parte o che dispone d’ufficio la perizia; il giudice emette la citazione del perito con la notifica dell’atto, le parti d’altro canto possono nominare loro consulenti di fiducia.
Il perito, ai sensi dell’articolo 228 del codice di procedura penale, può prendere visione degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento e può essere autorizzato ad assistere all’esame delle parti e all’assunzione delle prove.
Una volta analizzata la documentazione fornita dal giudice, lo psichiatra procede con il colloquio con le persone che interagiscono con il soggetto. In ultimo, elabora tutti i dati ricavati e ne trae le conclusioni.
Con la perizia psichiatrica, l’esperto è chiamato ad esprimere un giudizio, un parere valutativo o prognostico: deve cioè valutare le condizioni di mente dell’imputato.
Nello specifico, nell’eseguire la valutazione, deve poter rispondere a tre quesiti posti nella richiesta del giudice:
- Dica il perito, esaminati gli atti di causa, visitato (nome e cognome), eseguiti tutti gli accertamenti clinici e di laboratorio che ritiene necessari ed opportuni, quali fossero le condizioni di mente di (nome e cognome) al momento del fatto per cui si procede; in specie se la capacità di intendere o di volere fosse per infermità, esclusa o scemata».
- «In caso di accertato vizio di mente dica altresì il perito se (nome e cognome) sia socialmente pericoloso».
- «Dica il perito, esaminati gli atti, visitato (nome e cognome), eseguiti tutti i rilievi clinici e di laboratorio che ritiene opportuni e necessari, quali siano le attuali condizioni di mente di (nomee cognome) e, in particolare, se sia o meno in grado di partecipare coscientemente al processo».
Qualora lo psichiatra non riscontri un vizio di mente, non sussiste nemmeno la pericolosità sociale posta dal secondo quesito. In caso contrario, invece, il vizio di mente e la conseguente pericolosità sociale possono portare il giudice a mettere in atto misure di sicurezza specifiche che possono essere interdittive o non interdittive, psichiatriche o non psichiatriche.
Tali misure possono poi essere revocate nel caso in cui venga meno la pericolosità sociale.
Lo psichiatra seguendo dei protocolli ben precisi sottopone il periziando ad una serie di domande/test ed altri esami attraverso le quali cerca di delineare il suo quadro psicologico.
I risultati che emergono dalle varie fasi vengono prima elaborati e poi verbalizzati dal perito stesso.