Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo del Green Pass.
- LAVORO PUBBLICO
Devono possedere il Green Pass:
- il personale delle Amministrazioni pubbliche e i soggetti, anche esterni, che svolgono attività lavorativa o formativa presso le PA;
- il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale.
Nel caso in cui i soggetti sopraelencati risultino privi di Green Pass, le conseguenze sono le seguenti:
- sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della Certificazione Verde;
- dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso;
- la retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza;
- non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
- per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro.
I controlli devono essere effettuati dai datori di lavoro.
2. LAVORO PRIVATO
Devono possedere il Green Pass coloro che svolgono attività lavorativa nel settore privato.
Nel caso in cui i soggetti sopraelencati risultino privi di Green Pass, le conseguenze sono le seguenti:
- sono considerati assenti senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde;
- non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
- è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro;
- per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Green Pass.
3. ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI SOGGETTI ALL’OBBLIGO DEL GREEN PASS
- Soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice.
- Il personale amministrativo e i magistrati per accedere agli uffici giudiziari (l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo).
TAMPONI CALMIERATI: il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario. Prevede, inoltre, la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.
SETTORE SPORTIVO: il provvedimento interviene a sostegno della maternità delle atlete non professioniste, a garanzia del diritto all’esercizio dello sport quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, a incentivare l’avviamento all’esercizio dello sport delle persone disabili.
M.B.