Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, del Ministro degli affari esteri e del commercio internazionale Luigi Di Maio, del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, e del Ministro della famiglia e delle pari opportunità Elena Bonetti, ha approvato un decreto legge recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
SICUREZZA SUL LAVORO
Al fine di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro il presente decreto modifica quanto già disposto dal decreto legislativo 81/2008.
In particolare, le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro. Non è più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.
Nel caso vengano accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.
Sono estese le competenze del personale dell’ispettorato nazionale del lavoro oltre che un ampliamento dell’organico e un investimento nelle tecnologie per il biennio 2022-2023.
Infine sono rafforzate le banche dati dell’INAIL.
FISCO
È previsto il differimento del versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione originariamente in scadenza a decorrere dal 2020.
Viene prolungato a 150 giorni dalla notifica il termine per l’adempimento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021.
Per i piani di rateizzazione già in essere prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione, viene esteso da 10 a 18 il numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione concessa.
G.V.