CASI RILEVANTI IN TEMA GIUSTIZIA EUROPEA: GLI INCENTIVI DELLA REGIONE FVG AL FINE DI RISOLLEVARE LA TRATTA DEL CORRIDOIO BALTICO-ADRIATICO 

di Erika Narduzzi – Studentessa di Giurisprudenza

Ruolo simulato: membro della Commissione.

Verrà raccontato qui di seguito il processo simulato da alcuni studenti di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine sulla tematica degli incentivi fiscali adottati dalla Regione FVG al fine di risollevare la tratta del corridoio Baltico – Adriatico che attraversa il suolo friulano.

Il Friuli – Venezia Giulia, al fine di rilanciare la tratta del Corridoio Adriatico – Baltico intersecante il proprio suolo, promuove una composita politica di defiscalizzazione a beneficio delle imprese operanti nel ramo industriale, infrastrutturale o dei servizi a queste funzionali. Tale impulso si scontra tuttavia con due ordini di censure, tra loro connesse: quella della Commissione, a giudizio della quale sarebbe violato il divieto generale di aiuti di Stato ex art. 107 par.1 TFUE, e quella invece della Slovenia, promotrice della tesi per cui la leale concorrenza verrebbe irragionevolmente lesa, stante l’esistenza di una propria tratta parallela, ravvicinata ed efficiente.

L’Italia e la Regione FVG impugnano, innanzi alla Corte di Giustizia, la decisione negativa della Commissione, sostenendo che l’intervento pubblico in esame non possa qualificarsi quale “aiuto di stato” per difetto della selettività e cionondimeno, laddove pure riconosciuto tale, la sua compatibilità col mercato interno deriverebbe dalla strumentalità a un “importante progetto di comune interesse europeo” ex art 107 par.3 lett. b) TFUE.

COLLEGI DIFENSIVI: Italia e Friuli-Venezia Giulia (Sutera Laura, Frassinelli Marco, Stecchina Miriam)

COMMISSIONE: (Longhitano Fabio, Erika Narduzzi)

SLOVENIA: (Cavalcante Marta)

GIUDICI DELLA CORTE: Avv. Campeis, Prof.ssa Bergamini, Avv. Zilli, assessore alle Finanze FVG, Avv. Mansi, Dott.ssa Primiceri, autorità portuale di Trieste, Consigliere Regionale Furio Honsell, il Sindaco di Udine, Pietro Fontanini).

Venendo a un esame specifico di tale disciplina, conviene ricordare anzitutto che l’art. 107, par. 1, TFUE, stabilisce:

“che sono incompatibili con il mercato interno,

nella misura che incidano sugli scambi tra Stati membri,  

gli aiuti concessi dagli Stati,

ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza

La disposizione non fornisce una definizione della nozione di aiuto di Stato. Emerge tuttavia dalla sua formulazione alquanto generica e, segnatamente dall’inciso <<sotto qualsiasi forma>>, l’intento di dare al divieto la più ampia portata. E in questa direzione si è mossa la Commissione, la quale ha fatto rientrare in quella nozione non solo le prestazioni positive degli organi pubblici a sostegno di determinate imprese o prodotti (cioè quelle che comportano il conferimento di risorse), ma anche i provvedimenti che determinano

—> una rinuncia agli introiti che sarebbero stati altrimenti acquisiti.

Possono quindi costituire aiuti di Stato anche gli interventi che, con varie modalità, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che, pur non essendo delle sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono gli stessi effetti.

Tale possa considerarsi l’eventuale riduzione di una tassa come l’Irap nel caso di specie.

Si afferma, inoltre, che il concetto giuridico di aiuto di Stato è un concetto oggettivo, di creazione giurisprudenziale ed è la stessa Corte di Giustizia, da cui proviene s^ tal giurisprudenza, a DEFINIRE quelli che sono i 5 elementi costitutivi che qualificano un provvedimento quale, appunto, AIUTO DI STATO: la provenienza, la selettività, l’effetto anticoncorrenziale e l’incidenza transfrontaliera.

Ed è sulla base dell’elemento della selettività, come già detto sopra, che si è deciso. La selettività non è altro che la situazione di fatto per cui il vantaggio derivante dall’aiuto RIGUARDI solo talune imprese o talune produzioni, favorendole rispetto alle altre.

Ed è proprio qui che si è giocata la contesa.

Nel caso qui esaminato è stato rilevato il mancato riconoscimento di tale elemento ai fini della qualifica di aiuto di stato del provvedimento assunto in questa sede, in virtù del fatto che,  a beneficiare del tal provvedimento (in specie, la riduzione dell’Irap dell’1%, la riduzione della tariffa di accesso all’infrastruttura ferroviaria e le restituzioni varie), fossero, IN TEORIA, la generalità delle imprese della Regione FVG, in quanto il provvedimento derivava da un’AUTONOMA scelta della Regione stessa. Essendo quest’ultima a Statuto Speciale, è imputabile di un così simile provvedimento. Invano è stato il tentativo, da parte mia nel caso, di dimostrarne la “specifica” applicabilità al caso concreto.

 In altri termini, un plauso ai colleghi della difesa che, facendo leva su conoscenze erudite e un’impostazione esemplare nelle vesti di avvocato, sono stati capaci di dimostrare come, in base alla discrezionalità amministrativa riconosciuta alla Regione Autonoma FVG ex art. 118 co.1 Cost., e sulla base per cui, ex art. 117 co. 3 Cost., la materia delle “grandi reti di trasporto e di navigazione” sia da ritenersi materia concorrente tra Stato e Regioni, tale provvedimento fosse VEROSIMILMENTE destinato alla generalità delle imprese che intendessero investire sul suolo friulano.

E non può certamente mancare un plauso al collega, Longhitano Fabio, il quale grazie a un lavoro durato tre mesi e tanta passione, è riuscito a smontare la tesi della controparte secondo cui il provvedimento adottato, laddove ANCHE definito “aiuto di stato”, dovesse ritenersi COMPATIBILE con il mercato interno, sulla base dell’art. 107, par. 3 lett. B TFUE che attribuisce potere discrezionale alla stessa Commissione Europea perché rientrante nell’ottica di un UNITARIO GRANDE PROGETTO ECONOMICO e quindi riconducibile a una delle deroghe per i quali si fa salva l’incompatibilità secondo quanto predisposto al par. 1 dello stesso art. 117 TFUE.

Invano, infine, è stato giocare la carta della “minaccia allo Stato di diritto” facendo leva sull’accusa predisposta dalla collega Cavalcante Marta, che vestendo i panni di un’eccellente avvocata, ha presentato le rimostranze dello Stato Slovenia che inevitabilmente avrebbe visto calare i propri accessi alla parallela della tratta in questione.

La mia strategia non è stata quella vincente: “sfruttare” la possibile visione di una futura minaccia, quella per cui laddove si fosse legittimato un sì a tal provvedimento, altri Stati avrebbero giocato la partita nella stessa maniera e le aule di Tribunale si sarebbero inevitabilmente riempiti di Stati che, come la Slovenia, avrebbero lamentato un’ipotesi di sleale concorrenza nei propri confronti, non è bastato.

 Ad intervenire, inoltre, c’è stato un puntiglioso Furio Honsell che, lasciando a casa le vesti di Consigliere Regionale, ha messo la disputa su un piatto di argento alla collega della difesa che con un asso nella manica, la sentenza “Gibilterra – Azzorre”, è riuscita a portare a casa il risultato.

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