di Alessandro Campagnaro – Studente di Giurisprudenza
Vi riporto di seguito il caso, oggetto di discussione durante il processo europeo simulato del giorno 9 dicembre 2021, riguardante il tema del diritto d’asilo e del danno da perdita di chance in Italia, durante il periodo della pandemia da Covid-19 ed i punti salienti di ogni difesa.
Mohamed Filahi è un cittadino algerino di trentacinque anni; è un giornalista e lavora per la testata indipendente El Watan (dall’arabo “Patria”). È inoltre un collaboratore per diversi giornali in Italia e per questo è molto stimato. Parla correntemente arabo, inglese e anche un po’ di italiano.
A seguito di minacce e persecuzioni alcuni suoi colleghi vengono uccisi e, temendo per la propria incolumità, il giorno 29 marzo 2020 Mohamed fugge da Algeri (Algeria) in direzione di Tripoli (Libia), impiegando un giorno di viaggio in macchina.
Dopo essere partito munito di documenti, denaro, un telefono cellulare e un computer portatile, chiama diverse testate giornalistiche italiane alla ricerca di un possibile impiego.
Il direttore del Corriere della Sera chiede al signor Filahi di presentarsi a Milano entro il giorno 7 aprile 2020 per stipulare un possibile contratto di lavoro, in quanto aveva immediato bisogno di un giornalista qualificato.
A Tripoli l’uomo si imbarca insieme ad altre 150 persone su un barcone alla volta dell’Italia.
Dopo aver passato un giorno in mare aperto, il giorno 31 marzo 2020, in prossimità delle coste della Sicilia, il barcone inizia ad imbarcare acqua e subisce un’avaria al motore: nell’incidente muoiono venti persone.
Nel corso dello stesso giorno i superstiti vengono soccorsi da una nave della Guardia Costiera italiana e vengono trasportati a Porto Empedocle.
Trascorrono quindi dieci giorni attraccati al porto senza avere la possibilità di sbarcare.
Solo dopo aver passato questo periodo di tempo sulla nave, a partire dal giorno 10 aprile 2020, Mohamed ha potuto esercitare il diritto di asilo, tuttavia, ha perso l’offerta di lavoro perché non si è presentato in tempo a Milano.
Il giudice italiano rinvia il caso alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE e, dinanzi a questa per l’occasione composta dalla Prof.ssa D’Orlando, dal Prof. Pirone, dal Dott. Fiorentin, dal Sindaco di Udine Fontanini e dall’Avv. Basevi, si sono presentate le difese del cittadino algerino, della Repubblica italiana ed una delegazione della Commissione Europea.
Prende la parola la difesa del cittadino algerino la quale, dopo aver ricapitolato quanto successo nell’aprile del 2020 all’uomo, comincia la propria accusa nei confronti della Repubblica italiana. Si ritiene che l’Italia abbia trattenuto, ingiustificatamente, per dieci giorni a bordo della nave della Guardia Costiera 130 naufraghi in un ambiente a loro avviso inidoneo alla permanenza di persone. Tale situazione ha determinato un pregiudizio mentale e, allo stesso tempo, ha precluso la possibilità di esercitare tempestivamente il diritto di richiesta di asilo politico.
La difesa del cittadino algerino ritiene che la situazione in cui si è trovato il suo assistito rispetti tutte le condizioni sancite dal Principio Francovich ed estese a tutte le violazioni di diritto comunitario dalla Sentenza Brasserie du Pecheur: lo Stato membro è responsabile per l’inadempimento del diritto comunitario ed è obbligato a risarcire i danni eventualmente causati da tali violazioni.
Nel dettaglio la difesa sottolinea come, dal suo punto di vista, tutte e tre le condizioni fondamentali per poter rilevare la responsabilità dello Stato siano presenti:
- La norma violata deve essere preordinata a conferire diritti ai singoli.
Secondo la parte attrice sono stati violati l’art. 3 del Regolamento di Dublino III, l’art. 7 co. 1 della Direttiva Procedure, gli articoli 101 e 17 della Direttiva Accoglienza. Sono inoltre da riscontrare delle violazioni della Carta dei diritti fondamentali dell’uomo (artt. 1, 3, 6, 18, 35, 413) e della Cedu (artt. 1, 3, 5).
- La violazione deve essere sufficientemente grave e manifesta.
Tale requisito, oltre a quanto detto in precedenza, è stato enfatizzato dal fatto che le 130 persone sono state trattenute a bordo di un’imbarcazione che, a causa della sua funzione di soccorso, non dispone di uno spazio e di una struttura idonea alla tutela effettiva della persona.
Oltre a ciò, la difesa ricorda le sentenze di condanna a carico dell’Italia per la situazione inumana e degradante dei carcerati che spesso si trovano a vivere, come Mohamed e le altre 129 persone, in luoghi i cui spazi non permettano una vita non degradante.
- Tra violazione e danno subito ci deve essere un nesso di causalità
Il trattenimento sulla nave della Guardia Costiera si pone come condicio sine qua non dei danni subiti dal signor Filahi.
Inoltre, questi giorni risultano cruciali e per la perdita della possibilità concreta, secondo l’opinione della parte, di ottenere un posto di lavoro con annesso alloggio, come si evince dalla mail inviata dal direttore del Corriere della Sera, e la menomazione di natura psichica che l’assistito ha dovuto subire.
La parte attrice, a seguito di una riflessione su alcuni casi giurisprudenziali (sentenza della sez. 1 del T.A.R. di Trieste n 115 del 06/04/2020 – esplicita le condizioni dell’ammissibilità della domanda di risarcimento del danno a carico della Pubblica Amministrazione; sentenza della suprema Corte n. 6488/2017 – sui presupposti e sul risarcimento da perdita di chance), a seguito della lettura del referto medico e della mail da parte del Corriere della Sera, richiede una somma di 50000 euro:
- 20000 euro sono corrispondenti al risarcimento del danno comunitario che ha cagionato all’assistito un danno biologico che lo ha inabilitato per tre mesi.
- 30000 euro corrispondenti al danno da perdita di chance.
La Repubblica interviene sostenendo che nessuna delle violazioni lamentate dal ricorrente siano da imputare alla stessa. Inizia spiegando il motivo per cui il signor Filahi è stato costretto a vivere i primi dieci giorni a bordo di una nave. La situazione che il ricorrente ha riportato non è la prassi ma l’eccezione dovuta all’epidemia da Covid-19.
Oltre all’Ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 13/03/2020 in cui all’art. 5 si impone l’obbligo di osservare un periodo di isolamento fiduciario di quattordici giorni all’arrivo da altro luogo ed il divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggio, la difesa della Repubblica porta un ulteriore elemento a sostegno del suo operato: l’art. 10 della Direttiva Accoglienza esordisce dicendo che il trattenimento dei richiedenti asilo politico ha luogo, di regola, in appositi centri di trattenimento; da ciò si può cogliere come ci possa essere l’eccezione ovvero la possibilità che, in casi straordinari, si possano trovare altri luoghi per il trattenimento, basta, come dice l’art. 17, che questi assicurino un’adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale.
Ricorda la Repubblica che, all’epoca dei fatti, i centri di prima accoglienza non erano del tutto idonei allo svolgimento dell’isolamento fiduciario vista la grande affluenza di persone e lo spazio ristretto. Per tale motivo è stato deciso, seppur in modo improvvisato, di considerare la nave come “posto sicuro”, di eseguire in quel luogo i tamponi, di raccogliere i dati anagrafici, di proteggere e seguire tutte le persone nel rispetto delle normative interne, europee ed internazionali e di far trascorrere i primi dieci giorni di quarantena poi conclusi in un centro nel frattempo predisposto.
La Repubblica ritiene che non sia stato violato neanche l’art. 3 del Regolamento di Dublino III in quanto, oltre a non presentare alcun termine entro cui adempiere a tale obbligo, la domanda del signor Filahi è stata esaminata e, al termine della quarantena obbligatoria, è stato accolto e non espulso.
L’Italia, nel ricordare il suo pronto intervento in mare che ha salvato le persone dal naufragio del barcone partito dalla Libia, si interroga sul motivo che ha spinto il ricorrente di intraprendere, anche alla luce della sua persona e delle possibilità lavorative che gli erano state promesse nel territorio, di partire irregolarmente anziché scegliere una via legale.
Per tali ragioni la Repubblica si oppone al primo risarcimento richiesto dal ricorrente quantificato in euro 20000.
Continua la difesa opponendosi al risarcimento del danno da perdita di chance quantificato in euro 30000. A supporto di ciò richiama due sentenze, la 11340/1998 e la 21245/2012, che esprimono le caratteristiche che il danno da perdita di chance dovrebbe avere: il danno deve essere attuale e risarcibile e il bene perso doveva già essere presente nel patrimonio attivo del soggetto (un semplice colloquio di lavoro non presenta una forte probabilità statistica di conseguire dei vantaggi); nel caso in esame non se ne ritrova neanche una e per questi motivi la Repubblica sostiene che tale danno non sussista.
Oltre a questo, si precisa che il ricorrente, anche se non fosse stato trattenuto nella nave della Guardia Costiera per dieci giorni, non avrebbe potuto recarsi immediatamente a Milano in virtù dell’attuazione, per esempio, del d.lgs 14/2015 (attuativo della Direttiva Ue 32/2013) che prevede delle procedure di accoglienza degli immigrati irregolari e delle tempistiche atte all’espletamento di tutte le operazioni che devono essere rispettate.
Si precisa inoltre che la mail ricevuta dal direttore del Corriere della Sera non vincola il giornale all’ assunzione in quanto non si tratta di una lettera d’impegno all’assunzione (per essere considerata tale ci sarebbero dovuti essere tutti gli elementi oggetto del contratto definitivo elencati nell’art. 1 del d.lgs 152/1997, attuazione della Direttiva Ue 533/1991 – rileva ora rilevare che nella mail erano praticamente tutti non presenti, mancava addirittura il cognome dell’interessato).
Prende infine la parola la Commissione Europea che ritiene essere stato violato l’art. 3 co. 1 del Regolamento Dublino III (n. 604/2013) e ritiene che non sia stata puntualmente rispettata la Direttiva accoglienza (n. 33/2013) e il decreto legislativo 142/2015 (attuativo di quest’ultima): l’Italia non è riuscita a consentire tempestivamente lo sbarco degli individui presenti sulla nave e ha ritardato l’accesso da parte del ricorrente a quella che è la normale procedura di esame della domanda di protezione internazionale prevista, tardando nella conduzione di queste presso un centro di prima accoglienza o altre strutture simili. Nonostante questo, la Commissione ritiene che la dilazione di dieci giorni nella procedura di accoglienza non rappresenti una manifesta e grave violazione del diritto europeo tale da poter accordare un risarcimento del danno.
Per quanto riguarda la sussistenza del danno da perdita di chance la Commissione sottolinea che, anche se si fosse immediatamente avviata la regolare procedura di esame della richiesta di asilo, non ci sarebbe stato un elevato grado di probabilità nell’ottenimento del risultato utile sperato. Per questi motivi, la Commissione ritiene che non ci siano gli estremi per riconoscere un risarcimento per il danno contestato. Conformemente al diritto dell’Unione, e a quanto disposto all’art. 8 CEDU e artt. 1,2,3,7 e 35 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, la Commissione ritiene che in capo allo Stato italiano non sussista la responsabilità per violazione dei fondamentali diritti riconosciuti alla persona, quali la dignità umana, il diritto alla vita e l’integrità fisica e psichica.
Invero, alla luce di quanto disposto dalle parti, la Commissione affermare che lo Stato italiano, nonostante il verificarsi di un evento di forza maggiore causato dall’insorgere della pandemia da Covid 19, ha conformemente osservato e garantito il corretto rispetto dei diritti fondamentali della persona, assicurando uno standard igienico-sanitario adeguato, un idoneo distanziamento sociale e la somministrazione di acqua e viveri.
Sull’esistenza di un nesso di causalità, la Commissione contesta l’interpretazione addotta alla nozione stessa e sostiene che non sussiste sufficientemente un nesso di causalità diretto tra il comportamento contestato e il danno lamentato dal ricorrente. Ritiene che non sia questa la causa determinante alla luce di quanto emerso dalla diagnosi redatta dal medico, nella quale si evince che il ricorrente manifestava già sintomi psico-fisici al momento del soccorso in mare.
La Commissione ricorda la costante giurisprudenza secondo la quale il danno di cui si chiede il risarcimento dev’essere effettivo e certo e che la violazione sia “manifesta e grave”. Si sottolinea che il fattore decisivo che ha portato a configurare il danno deriva dalla conseguenza di scelta, effettuata dal ricorrente Sig. Filahi, di non aver dato prova di ragionevole diligenza per evitare il danno o limitarne l’entità, in quanto a monte dei fatti, il ricorrente scelse di intraprendere la modalità più rischiosa per lasciare il suo Paese d’origine rifiutando di fare istanza di protezione alle istituzioni presenti nel luogo.
Alla luce dell’analisi svolta e della giurisprudenza, la Commissione ritiene che si debba respingere l’istanza di risarcimento del danno ex sentenza Francovich e della già citata sentenza Brasserie du Pecheur, in quanto non sussistono gli estremi della configurazione di responsabilità, da parte dello Stato italiano, per violazione del diritto dell’Unione europea.
Terminato il dibattimento la Corte di Giustizia si esprime con un verdetto unanime che vede il rigetto delle pretese del signor Filahi nei confronti della Repubblica italiana ritenendole prive di fondamento.