MISURE SUI RADUNI: DUE NORME A CONFRONTO

di Gloria Vindigni – Dottoressa in Giurisprudenza e redattrice di Lexacivis

In data 31 ottobre 2022 il Consiglio dei Ministri, a seguito della vicenda relativa al “rave party” tenutosi nel modenese nel medesimo periodo, ha emanato un decreto-legge volto a contrastare le occupazioni abusive e i raduni illegali.

Tale provvedimento, oggetto fin da subito di numerose critiche, ha previsto delle modifiche al codice penale, introducendo una fattispecie penalmente rilevante.

Un passo indietro: Cosa prevede il Codice penale in caso di invasione dei terreni o edifici pubblici o privati?

Al fine di inquadrare correttamente la questione e provare a   rispondere a questa domanda, occorre far riferimento all’art. 633 del Codice penale, rubricato “l’invasione dei terreni o edifici” il quale punisce l’invasione dei terreni o edifici pubblici o privati altrui da parte di chiunque con la reclusione da uno a tre anni e la multa da centotre euro a milletrentadue euro.

Ma non solo: se l’invasione è commessa da più di cinque persone o da una persona palesemente armata la pena aumenta; infatti, il secondo comma dell’art.633 c.p. prevede la reclusione da due a quattro anni e la multa da duecentosei euro a duemilasesantaquattro euro; con riferimento al comma terzo, invece, analoga sorte spetta anche per i soggetti promotori e organizzatori.

Il legislatore con tale disposizione ha inteso qui tutelare l’inviolabilità e l’integrità del patrimonio immobiliare, con particolare riferimento al diritto di godimento spettante a proprietario, possessore o chi abbia l’esclusività dell’uso garantita dalla legge contro l’altrui arbitraria invasione.

Trattasi certamente di un reato “comune”, dal momento che l’invasione può essere commessa da chiunque, per il quale dal punto di vista “soggettivo” è stata richiesta la sussistenza di un dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di invadere un terreno o un edificio altrui, con la consapevolezza di dell’arbitrarietà di tale condotta e con lo scopo di occupare l’immobile o di trarne altrimenti profitto.

Da ultimo, con riferimento alla “procedibilità”, Nel nella ipotesi di cui al comma primo il reato è procedibile su querela della persona offesa, mentre nell’ipotesi di cui al secondo comma d’ufficio.

Cosa prevede invece l’articolo 5 del D.L. 31 ottobre 2022, n.162

I recenti fatti di cronaca, hanno spinto il Governo ad intervenire con urgenza muovendo dalla considerazione che nel caso di specie non fosse applicabile la disciplina prevista dall’articolo 633 c.p. ma che, pertanto, fosse opportuno introdurre una nuova tipologia di reato in grado di coprire tale “vulnus”. A tal proposito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 ha previsto l’inserimento di una nuova e distinta fattispecie inserita all’articolo 434 bis del Codice penale erubricata “invasione di terreni o edifici per   raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”.

Nella fattispecie in esame il legislatore (al fine di tutelare l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica e la salute pubblica) ha voluto punire coloro che, in un numero superiore a cinquanta persone, invadono arbitrariamente terreni o edifici, siano essi pubblici o privati, con lo scopo di organizzare un raduno.

L’articolo 5 comma 2 specifica, inoltre, che chi promuove o organizza l’invasione prevista dal comma precedente è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da mille a diecimila euro; la pena invece è diminuita per coloro che vi partecipano.

Il comma 3 del medesimo articolo ha poi previsto che i beni oggetto di occupazioni abusive o raduni illegali vengano confiscati ai sensi dell’articolo 240 comma 2 del Codice penale.

In ultimo, l’articolo 5 del D.L. 162/2022 modifica l’articolo 4 comma 1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, aggiungendo “i-quater) ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 434-bis del codice penale”.

Le critiche e la necessità di emendamenti

Fin dalla sua emanazione il D.L. 162/2022 è stato oggetto di consistenti critiche, in particolare per quanto concerne l’articolo 5: in molti hanno ravvisato, in primis la genericità della norma in palese violazione dei principi cardini del diritto penale ed in secondo luogo la possibilità di utilizzare le intercettazioni durante le indagini.

Anche ad esito di una sommaria e rapida lettura la norma risulta, infatti, essere eccessivamente generica: si consideri poi che non vi è alcun riferimento specifico ai fatti accaduti in questo ultimo periodo. Ma soprattutto, il tenore letterale della disposizione consente in astratto che vengano puniti tutti i raduni organizzati in spazi pubblici e privati che, stando al giudizio dell’autorità pubblica, ledano l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica o la salute pubblica: un’applicazione decisamente troppo ampia.

Le disposizioni andrebbero dunque riscritte indicando in particolar modo cosa si intende per “pericolosità”.

Ulteriore punto critico è rappresentato dalle pene previste: per chi organizza e promuove è prevista la reclusione e la multa (sanzioni piuttosto severe secondo alcuni), mentre, per chi partecipa il legislatore si è limitato alla sola previsione di una pena diminuita.

Molto discussa, inoltre, è stata la possibilità di utilizzare le intercettazioni nel corso delle indagini; eventualità che certamente può ricorrere, dovendosi ricordare che a) in generale il nostro ordinamento consente l’utilizzo delle intercettazioni per reati con la pena superiore a cinque anni e b) nel caso di specie la norma prevede la pena della reclusione nel massimo di sei anni.

L’intercettazione dei partecipanti ai raduni, secondo alcuni, porterebbe all’instaurazione di maxi-procedimenti con un numero elevatissimo di indagati, con conseguenti difficoltà “organizzative”, sia dal punto di vista processuale sia dal punto di vista prettamente logistico.

Il Governo, pur ribadendo con fermezza le proprie decisioni, ha ammesso di aver emanato il provvedimento troppo frettolosamente e di voler procedere all’introduzione di correttivi, che – alla luce di quanto sommariamente esposto – appaiono quanto mai urgenti ed indispensabili.

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