Il 16 febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto – legge con il quale introduce misure urgenti relative alla cessione dei crediti d’imposta degli incentivi fiscali.
Il decreto stabilisce che, a partire dalla sua entrata in vigore, non sarà più possibile richiedere lo sconto in fattura né la cessione del credito d’imposta. In particolare non sarà più possibile cedere i crediti delle spese:
- per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro;
- per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3.
Le pubbliche amministrazioni non potranno più essere cessionarie del credito per gli incentivi fiscali maturati da suddetti interventi.
Per quel che riguarda la responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali, si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido:
- per il fornitore che ha applicato lo sconto
- per i cessionari che hanno acquisito il credito e che siano in possesso della documentazione utile dimostrare l’effettività delle opere realizzate
- per i soggetti non consumatori o utenti che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare un’attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione.
A seguito di quanto stabilito nel decreto- legge, il Governo, lo scorso 20 febbraio ha incontrato i rappresentanti delle categorie interessate dal provvedimento e ha ribadito la permanenza dei bonus edilizi con la volontà di emanare norme transitorie per favorire l’attuazione delle nuove disposizioni.
G.V.