DECRETO FLUSSI – D.L. N. 20 DEL 10 MARZO 2023

di Martina Benvenuto, praticante Avvocato e Vicepresidente di Lexacivis

A seguito della tragedia avvenuta a Cutro lo scorso 26 febbraio, in cui un’imbarcazione di migranti proveniente dalla Turchia è naufragato, provocando la morte di 87 persone (questo, ad oggi, è il numero delle vittime), il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto-Legge n. 20 del 10 marzo 2023, c.d. “Decreto Flussi”, in vigore dall’11 marzo, recante “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare”.

Con il nuovo decreto, l’intenzione del Governo è quella di ampliare i canali per gli stranieri che vogliono entrare in Italia per lavoro, semplificando le procedure di ingresso, scoraggiando al contempo i flussi migratori illegali e l’azione delle reti criminali che operano la tratta di esseri umani.

Secondo il Governo, infatti, il flusso di migranti in Italia, negli ultimi anni, sarebbe stato contenuto nei numeri proprio a causa dell’assorbimento delle quote di immigrazione da parte di quanti arrivano via mare, chiedendo poi protezione internazionale, ed ottenendo, nella maggioranza dei casi, un permesso di protezione umanitaria o di protezione speciale.

Ecco le principali novità introdotte con il nuovo Decreto:

1) PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI

Le quote di stranieri da ammettere per lavoro nel triennio 2023-2025, saranno determinate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con successivo parere delle commissioni parlamentari competenti entro 30 giorni.

I criteri per la definizione dei flussi di ingresso dovranno tenere conto dell’analisi del fabbisogno del mercato del lavoro, effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative.

Inoltre, il decreto prevede l’assegnazione di quote preferenziali ai lavoratori provenienti da Paesi che, in collaborazione con lo Stato italiano, scoraggiano i propri cittadini a inserirsi in traffici migratori irregolari attraverso campagne mediatiche che espongo i rischi dell’immigrazione clandestina.

2) SEMPLIFICAZIONE PER L’ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO

Viene previsto un nulla osta lavorativo al cittadino non residente in Italia che ha presentato domanda di ingresso. Il nulla osta consente l’avvio, in modalità più rapida, del rapporto di lavoro subordinato presso le aziende italiane, anche per esigenze di carattere stagionale.

Se la Questura non individua, entro i termini di legge, delle motivazioni per cui il lavoratore debba essere espulso, il nulla osta viene rilasciato e, in questo modo, il cittadino straniero può svolgere il lavoro anche prima della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Se gli elementi ostativi vengono accertati successivamente, ci sarà la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno e la revoca del permesso.

3) VERIFICHE DI IDONEITA’ DELLE AZIENDE CHE ASSUMONO LAVORATORI STRANIERI

Oltre al cittadino, anche le aziende sono sottoposte a verifiche di idoneità, in base ai seguenti fattori:

  • alla capacità patrimoniale;
  • al loro equilibrio economico-finanziario;
  • al fatturato;
  • al numero dei dipendenti e al tipo di attività svolta dall’impresa.

In caso di esito positivo, è rilasciata un’apposita certificazione che il datore di lavoro deve allegare alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

4) INGRESSI FUORI QUOTA PER STRANIERI CHE ABBIANO SEGUITO CORSI DI FORMAZIONE

Si stabilisce che, anche al di fuori delle quote ammesse, gli stranieri residenti all’estero possano richiedere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, se completano le attività di istruzione e formazione oppure dei corsi civici-linguistici, organizzati in base ai fabbisogni del Ministero del lavoro e dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato.

La domanda di visto di ingresso deve essere presentata, a pena di esclusione, entro 6 mesi dalla conclusione del corso e deve essere accompagnata da un documento che testimoni la disponibilità di essere assunto da parte del datore di lavoro (ad esempio, il contratto o una lettera di assunzione).

5) ESTENSIONE DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Se un cittadino straniero è assunto a tempo indeterminato oppure svolge lavoro autonomo oppure vi siano esigenze di ricongiungimento familiare, può rinnovare il proprio visto di soggiorno fino ad un massimo di 3 anni (anziché due come previsto fino ad oggi).

6) PRIORITA’ ALLE AZIENDE AGRICOLE E CONTRASTO ALLE AGROMAFIE

I datori di lavoro titolari di un’azienda agricola, che in passato hanno già fatto domanda di assegnazione di lavoratori agricoli, senza che fosse accolta, hanno la priorità rispetto ai nuovi richiedenti, senza necessità di ripresentare la documentazione.

Inoltre, viene rafforzato il ruolo dell’Ispettorato per proteggere il mercato nazionale dalle attività di contraffazione e dalla criminalità agroalimentare, anche connesse ai flussi immigratori irregolari. I funzionari dell’Ispettorato assumeranno la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, mentre gli assistenti e gli operatori diventeranno agenti di polizia giudiziaria.

7) CENTRI PER MIGRANTI

Per velocizzare le procedure, con il Decreto viene consentito alla Prefettura il commissariamento ed il subentro nella gestione dei centri governativi per l’accoglienza o il trattenimento degli stranieri e per far proseguire il funzionamento degli stessi.

8) INASPRIMENTO DELLE PENE ED INTRODUZIONE DI UN NUOVO REATO

Nel Decreto sono state introdotte anche norme di carattere penalistico, e nello specifico:

  • il nuovo art. 12 bis del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione) prevede un nuovo reato rubricato «Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina», per il quale sono previste pene molto severe: da 10 a 20 anni per lesioni gravi o gravissime a una o più persone; da 15 a 24 anni per morte di una persona; da 20 a 30 anni per la morte di più persone;
  • è stata aumentata la pena da 2 a 6 anni (prima era da 1 a 5) per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, già previsto all’art. 12 del Testo Unico sull’Immigrazione, e da 6 a 16 anni, nel caso in cui ricorra una delle circostanze aggravanti del comma 3, del medesimo reato;

9) ABROGAZIONE DEL PERMESSO DI PROTEZIONE SPECIALE

Per comprendere meglio quest’ultima modifica, occorre tornare al 2018, quando il Decreto Salvini aveva abrogato il permesso per motivi umanitari, restringendo il numero di richiedenti asilo accolti in Italia.

Infatti, in molti casi, quando le domande di protezione internazionale non potevano essere accolte, per mancanza dei requisiti, veniva generalmente accordato allo straniero quanto meno il permesso umanitario. Dopo un vuoto normativo durato due anni, nel 2020 (Decreto sicurezza n. 130/2020) era stato introdotto il permesso per protezione speciale a salvaguardia della vita privata e familiare dello straniero, ossia un permesso parzialmente diverso rispetto a quello umanitario, ma teso comunque a far fronte alla situazione degli stranieri che si trovavano da anni sul territorio nazionale in attesa della definizione della domanda di protezione internazionale, o dei relativi ricorsi.

In particolare, il nuovo permesso prevedeva:

  • il divieto di respingimento o espulsione dello straniero in presenza di “fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”;
  • la valutazione era condotta tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine”.

Ebbene, la novità è che il Decreto Flussi abroga il permesso per protezione speciale a salvaguardia della vita privata e familiare dello straniero. Tuttavia, sono previste delle eccezioni:

  • rimangono valide le istanze presentate prima del 13 marzo 2023 e nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente;
  • per i permessi di protezione speciale già rilasciati, e tuttora in corso di validità, il nuovo decreto consente il rinnovo per una sola volta e con durata annuale, salva la facoltà di convertire il titolo in permesso di soggiorno per lavoro.

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