DDL PROCEDIBILITA’ D’UFFICIO E ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA

di Degraft Adomako – Dottore in Giurisprudenza e Presidente di Lexacivis

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri, in data 19 gennaio 2023, il Disegno di legge volto a introdurre norme in materia di procedibilità d’ufficio e di arresto obbligatorio in flagranza. Il testo interviene su alcuni aspetti della riforma Cartabia.

Il Ddl introduce la procedibilità d’ufficio per tutti i reati per i quali sia contestata l’aggravante del “metodo mafioso” o della finalità di terrorismo o di eversione. Ciò significa che nei confronti dei responsabili di queste tipologie di reato, una volta appresa la notizia dall’Autorità Giudiziaria, si potrà procedere con l’azione penale senza necessità che la persona offesa sporga querela.

La procedibilità d’ufficio, e non a querela di parte, è prevista altresì  per il reato di lesioni personali quando è posto in essere da un soggetto sottoposto a una misura di prevenzione personale, fino ai tre anni successivi al termine della misura stessa.

Le misure di prevenzione sono provvedimenti sanzionatori diretti ad evitare la commissione di reati da parte di soggetti considerati socialmente pericolosi. Quelle personali si sostanziano in quattro misure: l’avviso orale, il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, la sorveglianza speciale, il divieto e l’obbligo di soggiorno.

La novità legislativa prevede che se un soggetto sottoposto a una delle suddette misure, o nei tre anni successivi alla fine della misura stessa, commette il reato di lesioni personali (art. 582 Codice Penale), si potrà avviare un’azione giudiziaria nei suoi confronti anche senza che la persona offesa abbia sporto querela. 

Infine, il Ddl stabilisce che per i reati che permettono l’arresto in flagranza, questo debba essere eseguito anche in mancanza della querela, quando la persona offesa non è presente o prontamente rintracciabile. In tali casi, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria dovranno effettuare tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa e concederle 48 ore di tempo per sporgere la querela: solo una volta scaduto questo termine il sospettato sarà rimesso immediatamente in libertà.

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