di Giacomo Braido – Dottore in Diritto per le imprese e le istituzioni e collaboratore di Lexacivis
Un ampio e intenso dibattito si è sviluppato attorno al tema dell’ergastolo ostativo già dalla sua introduzione nell’ordinamento penale italiano. Oggetto di importanti riforme di politica criminale, il problema dell’ergastolo ostativo è tornato recentemente agli onori di cronaca con l’ordinanza dell’11 maggio 2021 n. 97 con il cui la Consulta è tornata ad affermare l’incompatibilità dell’istituto con il nostro ordinamento giuridico, pur tuttavia rinviando al 2022 la trattazione della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Cassazione (Cass. Sezione I, ordinanza, 3 giugno 2020, dep. 18 giugno 2020, n. 18518). Si tratta certamente di un tema oggetto di grande attenzione mediatica, su cui convergono le esigenze di garanzia di sicurezza sociale e di adozione di politiche investigative, nonché di realizzazione della funzione rieducativa della pena. La delicatezza della questione ha così determinato la decisione della Corte che è tornata ad utilizzare il proprio potere di gestione del processo costituzionale, per consentire al Parlamento, in un’ottica di leale cooperazione istituzionale, di intervenire per riformare l’istituto che già ha iniziato a vacillare in seguito alla ormai ben nota sentenza della Corte Edu Marcello Viola c. Italia.
Volendo procedere sinteticamente alla disamina dell’evoluzione di questo istituto, senza pretesa di esaustività, è opportuno definire la fattispecie in oggetto. Con l’espressione ergastolo ostativo si fa riferimento ad una fattispecie definita dagli operatori del diritto per identificare la circostanza nella quale una persona sia stata condannata alla pena detentiva perpetua (art. 22 Codice penale) senza avere possibilità di accesso al lavoro all’esterno, al regime di semilibertà, ai permessi premio e alla liberazione condizionale. Non individuiamo un’enunciazione esplicita della sua definizione; la stessa Cassazione ha sollevato dei dubbi circa la sua autonomia come pena rispetto alla fattispecie ordinaria dell’ergastolo (Cassazione penale, sez. I, 4 aprile 2014 n. 18206). La disciplina viene definita dalla lettura dell’articolo 4 bis, rubricato «Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti», in combinato con l’articolo 58 ter della legge del 26 luglio 1975 n. 354, legge sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (legge ord. penit.), introdotto con il decreto-legge del 31 maggio 1991 n. 152, convertito in legge del 12 luglio 1991 n. 203 e successivamente modificato con il decreto-legge dell’8 giugno 1992 n. 306 e convertito in legge del 7 agosto 1992 n. 356. L’articolo disciplina le modalità di accesso ai benefici penitenziari e, non riferendosi esclusivamente a fattispecie per cui sia comminata la pena perpetua, si riferisce a un novero di casi molto ampio. Nella pratica vengono distinte due fasce di soggetti: la prima, comprendente i «condannati ostativi qualificati» di cui al comma 1; la seconda fascia, comprendente i condannati ostativi generici di cui al comma 1 ter. Oltre al riferirsi a reati differenti la divergenza fra le due fasce, attualmente ridottasi grazie all’intervento della Corte costituzionale, consisteva originariamente in ciò veniva richiesto per dimostrare la cessazione dei legami con la criminalità organizzata. Nel caso dei reati di prima fascia il requisito era quello della collaborazione con l’autorità giudiziaria, quale inequivocabile segno di rottura, salvo che questa fosse impossibile o oggettivamente irrilevante. Per la seconda fascia è tutt’ora solamente necessario provare l’insussistenza di questi collegamenti con la criminalità organizzata.
Il trattamento maggiormente gravoso è sicuramente riservato alla c.d. prima fascia posto che i reati ivi indicati vengono considerati di maggior pericolosità sociale. Riguardano in particolare: i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; delitti di criminalità organizzata di cui al 416 bis e 416 ter edelitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste.
Di fatto, ci si trova di fronte ad una presunzione: se il condannato non collabora con l’autorità giudiziaria, si inferisce che il sodalizio criminale non è stato reciso, onde per cui non sussisterebbero né il ravvedimento né la volontaria e attiva partecipazione al processo rieducativo in vista dell’eventuale reinserimento sociale. Tuttavia, sorgono dei dubbi interpretativi se ci si domanda se effettivamente la mancata collaborazione sia frutto di una libera manifestazione della volontà del condannato oppure sia una condotta cui egli sia costretto per tutelare sé stesso o i familiari da possibili ritorsioni. È importante considerare in proposito che l’ambiente criminale cui si fa riferimento è caratterizzato da un’enorme complessità, da un profondo radicamento nel tessuto sociale di provenienza e da una rete di rapporti personali la cui soluzione è tutt’altro che agevole. Tant’è che un condannato potrebbe benissimo accettare di trascorrere lunghi periodi di detenzione senza che questo vincolo associativo venga meno. Ulteriormente, ci si può chiedere come debba essere considerata la posizione del condannato nel caso in cui non collabori e se tale condizione sia conforme alla finalità rieducativa della pena di cui all’articolo 27 comma 3 Cost. Infine, data la gravità del trattamento, se sia compatibile con l’articolo
3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), facente divieto di trattamento inumano e degradante della pena.
Sul problema della compatibilità dell’istituto con l’ordinamento costituzionale, la giurisprudenza ha dal principio adottato un orientamento volto a non contrastare le esigenze di politica criminale. Dal 1992, fino alla recente inversione di tendenza, con la sentenza della Corte costituzionale del 23 ottobre 2019 n. 253, l’orientamento prevalente è stato quello di affermare la legittimità dell’ergastolo nella sua forma ostativa, considerando che non potesse stabilirsi a priori una «gerarchia statica ed assoluta tra le finalità cui deve assolvere la pena» (Corte costituzionale, sentenza 8 luglio 1993 n. 306); veniva quindi ammessa in capo al legislatore una certa flessibilità nelle scelte di politica criminale, pur evidenziando la sussistenza di una compressione delle finalità rieducative della pena. Successivamente, con la sentenza del 5 luglio 2001, n. 273, la Corte aveva affermato, nel merito dell’articolo 4 bis, comma 3 ord. penit., che la collaborazione con l’autorità giudiziaria costituisse un criterio di accertamento della rottura dei collegamenti con la criminalità organizzata quale condizione necessaria, sebbene non sufficiente, per valutare la cessazione della pericolosità sociale della persona ed i progressi del suo percorso di rieducazione. Da ultimo, l’orientamento introdotto con la sentenza del 24 aprile 2003, n. 135 con la quale la Corte si era espressa sulla compatibilità dell’istituto con il principio rieducativo della pena: l’introduzione della persona condannata ai benefici penitenziari è rimessa a una sua libera scelta di collaborare, come richiesto all’articolo 4 bis, che quindi non avrebbe avuto la caratteristica di poter operare un automatismo legislativo, tale da precludere al condannato l’ammissione a misure alternative alla detenzione.
La posizione della giurisprudenza italiana, tuttavia, è cambiata radicalmente in seguito alla sentenza della Corte di Strasburgo, sezione I, del 13 giugno 2019 Viola c. Italia, con cui l’Italia è stata condannata per la violazione del principio di umanità della pena e di tutela della dignità umana ex articolo 3 Cedu. Abbiamo assistito, infatti, a un’importante presa di posizione da parte della Corte Edu: l’istituto previsto dall’ordinamento italiano obbliga il condannato alla collaborazione poiché ogni rifiuto impedirebbe il percorso di reinserimento e di ogni possibilità di riesame della sua pena. Il giudizio verteva in merito alla conseguenza del rigetto da parte del magistrato di sorveglianza di L’Aquila dell’istanza di accesso ai permessi premio del signor Viola. Non essendovi stata la collaborazione il magistrato non poteva valutare la riabilitazione del condannato, cui era stata comminata la pena dell’ergastolo per la commissione di reati di natura mafiosa di cui al 416 bis c.p. Non vi sarebbe stata per lui alcuna prospettiva di uscita dal carcere. Per la Corte di Strasburgo l’applicazione di una pena che non conferisca al condannato la possibilità di rivedere la libertà costituisce una violazione della Convenzione in quanto costituirebbe un trattamento inumano e degradante. Sul punto viene richiamato un importante orientamento adottato dalla Corte di Strasburgo con la sentenza del 9 luglio 2013 Vinter c. Regno Unito con cui i giudici hanno definito quali connotazioni non debba assumere la pena perché non costituisca una violazione dell’articolo 3 Cedu: è affermato il principio secondo il quale il sistema di tutela della dignità umana delineato dalla Convenzione impedisce di privare della libertà una persona senza al contempo provvedere al suo reinserimento e a garantirle di riguadagnare un giorno la libertà. Una persona condannata all’ergastolo senza possibilità di rivedere la libertà rischia di non potersi mai riscattare, per quanti sforzi propositivi e rieducativi faccia. Per la Corte Edu, quindi, la pena perpetua risulterebbe compatibile con la Convenzione, qualora non privi il condannato della possibilità di beneficiare di forme di riacquisizione della libertà o qualora non impedisca il riesame della sua pena. Punto chiave nella dissertazione della Corte è che le istanze di umanità della pena non possono essere sacrificate da esigenze di politica criminale, neppure di fronte ai reati più gravi quali possono essere i reati commessi nella forma dell’associazione mafiosa. Pertanto, il caso Viola c. Italia permette alla Corte Edu di evidenziare una carenza strutturale nella normativa italiana in tema di ergastolo, posto che la presunzione di permanenza del legame associativo in capo al condannato, in assenza di collaborazione, non può essere superata da alcuna allegazione compensativa. Tuttavia, nessun intervento legislativo è seguito alla condanna dell’Italia, sebbene fosse stata imposta l’adozione di misure volte a riformare l’istituto e a renderlo compatibile con la Convenzione.
La giurisprudenza, tuttavia, non è rimasta immobile. La Corte costituzionale è in seguito tornata nel
merito della legittimità dell’ergastolo ostativo, rimettendo in discussione l’orientamento per il quale la mancata collaborazione sarebbe stata riconducibile a una libera scelta del condannato. Con la sentenza del 4 dicembre 2019 n. 253 la Consulta ha cambiato radicalmente orientamento. La pronuncia verteva sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di cassazione, dell’articolo 4 bis ord. penit., nella parte in cui si escludeva che il condannato all’ergastolo per i delitti commessi con modalità di cui al 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività di tali associazioni in esso previste, che non avesse collaborato con la giustizia, potesse essere ammesso alla fruizione di permessi premio. La nuova posizione assunta appare dunque antitetica rispetto alla pronuncia del 2003 e dimostra l’accoglimento della posizione della Corte di Strasburgo: è irragionevole che sia precluso al giudice di sorveglianza di verificare la riabilitazione del condannato in caso di mancata collaborazione e di verificare le ragioni che lo hanno indotto a mantenere il silenzio. Il problema era che, in luogo della presunzione in ragione della quale si riteneva sussistente il vincolo associativo, dovesse essere considerata ammissibile la prova della rottura dei rapporti con l’associazione criminale per altra via. Si è riconosciuto che, sebbene le ragioni investigative e di politica criminale possano avere rilevanza, queste incidono gravemente sull’ordinario svolgersi dell’esecuzione della pena. Pertanto, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 4 bis della ord. penit., nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti di cui al 416 bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo, ovvero per agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione ex 58 ter ord. penit., nel caso in cui siano stati acquisiti elementi che escludano la sussistenza di collegamenti con l’organizzazione criminale o che questi possano formarsi nuovamente.
Recentemente la Corte costituzionale è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell’istituto di cui al 4 bis e 58 ter della legge ord. penit. e dell’art. 2 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, nella legge n. 203 del 1991, sollevata dalla Cassazione (Cass. Sezione I, ordinanza, 3 giugno 2020, dep. 18 giugno 2020, n. 18518), con riferimento agli articoli 3, 27, 117 Cost., in merito all’impossibilità per il condannato di accedere al regime della liberazione condizionale, di cui all’articolo 176 Codice penale. Il problema è il medesimo: al condannato non è riconosciuto il diritto di provare il proprio percorso riabilitativo e la rottura del legame con l’associazione criminale in altro modo se non collaborando con l’autorità giudiziaria. L’incompatibilità si manifesta ancora nella presunzione: la collaborazione non è sinonimo di ravvedimento e può essere frutto di una scelta utilitaristica. I giudici della legge, tuttavia, non hanno adottato alcun provvedimento additivo, bensì hanno disposto con ordinanza il rinvio della trattazione di un anno, in modo tale da consentire al Parlamento, nell’ottica della leale cooperazione tra poteri dello Stato, di legiferare per modificare la disposizione. Alla necessità di intervenire sull’istituto in senso «demolitorio», come definito dalla stessa Corte, emerge una più rilevante esigenza: quella di non creare un effetto dirompente nell’ambito della disciplina, compromettendo sia l’esigenza di prevenzione generale e di sicurezza sociale, sia il contrasto alla criminalità organizzata e alla sua diffusione.