DDL PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato un disegno di legge che introduce disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica.

Il provvedimento estende l’applicabilità dell’ammonimento del Questore per violenza domestica ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l’integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive.

Le pene suscettibili di ammonimento sono aumentate quando il fatto è commesso da un soggetto già ammonito.

In caso di manomissione del braccialetto elettronico è prevista la custodia cautelare in carcere; qualora venga disposta la misura dell’allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa con le modalità di controllo mediante mezzi elettronici, il giudice può disporre, anche congiuntamente, una misura più grave se l’imputato nega il consenso al controllo con tali mezzi.

 Il Disegno di legge interviene anche sul Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. In particolare estende l’applicabilità, da parte dell’Autorità giudiziaria, delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati commessi nell’ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica e ai soggetti che, già ammoniti dal Questore, risultino indiziati dei delitti di percosse, lesioni, violenza privata, minacce aggravate, violazione di domicilio e danneggiamento, commessi nell’ambito di violenza domestica.

Il pubblico ministero, con decreto motivato può disporre il fermo della persona gravemente indiziata di maltrattamenti contro i familiari, lesioni personali e stalking.

Il testo prevede che i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva “emessi nei confronti dell’imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell’internato” devono essere immediatamente comunicati alla persona offesa.

Viene inoltre modificata la disciplina della sospensione condizionale della pena nella quale si prevede che l’ufficio di esecuzione penale esterna e gli enti e le associazioni che organizzano i percorsi speciali di recupero debbano accertare lo svolgimento dei suddetti corsi, in caso di mancata partecipazione a quest’ultimi la sospensione condizionale è immediatamente revocata.

Infine, il provvedimento stabilisce che la vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza di alcuni gravi reati commessi nell’ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica possono chiedere una provvisionale da imputarsi nella liquidazione definitiva dell’indennizzo.

G.V.

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