LA GIURISPRUDENZA SUL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM: LA SENTENZA N.1363/2022

di Gloria Vindigni – Dottoressa in Giurisprudenza e redattrice di Lexacivis

Con la sentenza n.1363/2022 la V sezione penale della Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal difensore dell’imputato, condannato prima per lesioni personali e successivamente per omicidio preterintenzionale, il quale ha dedotto l’erronea applicazione nonché l’erronea interpretazione del principio di ne bis in idem e della giurisprudenza ad esso correlata.

Nello specifico la Corte, alla luce di quanto sancito dalla giurisprudenza internazionale, ha ribadito come il ne bis in idem debba essere considerato in relazione al fatto in tutti i suoi elementi costitutivi (quindi anche dell’evento e del nesso causale) e non soltanto in relazione alla condotta e come si debba, tra un procedimento e l’altro, tener conto del principio di detrazione affinché le sanzioni irrogate siano proporzionali alla gravità dei reati nel loro complesso.

Con il brocardo ne bis in idem si vuole indicare il divieto di giudicare due volte la stessa persona per lo stesso fatto. Tale principio in molti Paesi ha una rilevanza costituzionale mentre nel nostro ordinamento è sancito all’interno del codice penale dagli artt. 15 e 84 e a dall’articolo 649 c.p.p.

Il ne bis in idem opera dunque su piani e ambiti differenti: a livello sostanziale regola la pluralità di norme applicabili per il medesimo fatto e, attraverso il criterio di specialità disciplina il concorso apparente di norme, impedendo che lo stesso fatto venga attribuito giuridicamente alla stessa persona; a livello processuale, invece, il principio vieta l’esercizio di una nuova azione penale dopo la formazione del giudicato, regolando così il rapporto tra il fatto e il giudizio.

La giurisprudenza si è più volte pronunciata sul tema del divieto del doppio giudizio per lo stesso fatto sia a livello internazionale sia a livello nazionale rimodulando il principio; a tal proposito occorre far riferimento ai diversi orientamenti espressi dalla CEDU prima del 2009 riguardo alla nozione di idem factum.

Secondo un primo orientamento, infatti, occorre porre l’attenzione sulla nozione di “identico comportamento” inteso in senso storico – naturalistico indipendentemente dalla qualificazione giuridica attribuita.

La Corte di Strasburgo, ritenendo violato il ne bis in idem sancito dall’art.4 protocollo n. 7 della CEDU, ha dichiarato che non è rilevante il diverso scopo delle diverse fattispecie di reato che sanzionano la diversa condotta ma la condotta stessa.

Qualche anno più tardi, la stessa Corte ha ritenuto che comportamenti identici possano portare infrazioni diverse, con la conseguente apertura di procedimenti differenti che si concluderebbero con l’applicazione di più sanzioni.

Vi è poi un terzo orientamento della CEDU secondo il quale, in presenza di una pluralità di procedimenti per il concorso formale di reati, gli elementi essenziali delle fattispecie devono essere valutati al fine di escludere il concorso apparente di norme o la differenza del nomen iuris.

Secondo la Corte infatti, il principio del ne bis in idem non è violato se gli elementi essenziali dei reati sono diversi.

È nel 2009 con la sentenza Sergey Zolotuskhin contro Russia che la Corte di Strasburgo definisce organicamente il principio in esame.

Analizzando tutti i trattati e gli strumenti internazionali che sanciscono il divieto del doppio giudizio sullo stesso fatto, la Corte ha rilevato che i termini utilizzati talvolta cambiano (“stesso atto”, “stesso fatto” o ancora “stesso reato”) favorendo dunque un approccio basato sull’idem factum a discapito dell’idem legale.

In tal senso, dunque, quanto stabilito dall’art.4 protocollo n.7 deve essere interpretato in maniera pratica ed effettiva; pertanto il reato si intende lo stesso quando i fatti sono identici. I fatti che compongono il reato sono azioni concrete, legate nello spazio e nel tempo compiute dalla stessa persona.

Vi è poi un’ulteriore punto che ha interessato la Corte di Strasburgo, quello del principio di detrazione.

Secondo la Corte infatti è possibile che un fatto illecito porti all’avvio di più procedimenti, uno con un’imputazione di gravità minore e l’altro con un’imputazione di maggiore gravità, ma il giudice nell’irrogare la sanzione all’imputato deve detrarre dalla pena complessiva quanto già scontato con la condanna per il reato di minore gravità, in modo tale che la pena complessiva sia proporzionata alla gravità del reato in questione escludendo così la violazione del ne bis in idem.

In conclusione, nella pronuncia della Suprema Corte di Cassazione in esame, si è rilevato come tra il reato di omicidio preterintenzionale e quello di lesioni personali (l’uno a tutela della vita e l’altro dell’incolumità personale) non vi sia l’idem factum in quanto nel primo è presente l’evento – morte assente invece nel secondo.

La Corte ha altresì rilevato come il giudice del secondo procedimento abbia, seppur impropriamente, operato un assorbimento della pena tale da garantire la proporzionalità sanzionatoria e di conseguenza escludere la violazione del ne bis in idem.

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