Un viaggio nella normativa statale che disciplina le campagne elettorali, tra assurde limitazioni e concessioni esagerate
di Giorgio Marsiglio – Dottore in Giurisprudenza e dipendente del Consiglio regionale del Veneto
Giunti ormai al termine della campagna per le elezioni del 25 settembre 2022 e rispettosi del motto La legge a portata di tutti del nostro sito, cerchiamo di descrivere in modo leggero, comunque rigoroso, gli aspetti più rilevanti della disciplina di legge in materia di propaganda elettorale.
Si tratta di un viaggio tra i comportamenti praticati dalle forze politiche che anche il passante più distratto avrà potuto notare nel corso di questa campagna elettorale.
Le nostri fonti sono naturalmente le leggi [in primo luogo la legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale)], ma ancor di più le circolari ministeriali e prefettizie.
I collegamenti alla normativa di riferimento per le elezioni politiche (quindi per eleggere i componenti del Parlamento, suddiviso in Senato della Repubblica e Camera dei Deputati), così come la ulteriore documentazione di Ministero dell’Interno e Prefetture vengono riportati al termine di questo articolo.
PREMESSA
Se andassimo a vedere i titoli di testa del film “Gli onorevoli” (reso intramontabile dalla magistrale interpretazione fornita da Totò al personaggio del candidato Antonio la Trippa) vedremmo in rapida rassegna un nutrito campionario delle modalità di propaganda della campagne elettorali negli “Anni Sessanta” del secolo scorso: striscioni appesi tra i due lati delle vie; autovetture e camion carichi di tabelloni con scritte ed altoparlanti; volantini gettati alla rinfusa da automezzi in movimento; persone con microfono e dischi (altro allora non c’era) per allietare i passanti con inni di partito; tricolori ma anche bandiere di ogni dove; folle più o meno sterminate e ancora tante tante auto e camion ai quali si aggiunge uno scooter, fregiato anch’esso di scritte; infine, manifesti appesi scriteriatamente ai muri della città.
Comune denominatore di quanto elencato: simboli e nomi, riferiti indifferentemente tanto ai partiti quanto ai candidati.
Oggi, giunti alla seconda decade del Ventunesimo Secolo, cosa è rimasto e cosa si è invece aggiunto a tali forme comunicative e, soprattutto, che cosa è consentito dalla legge? È l’argomento di questo articolo, che esaminerà In rapida sintesi alcuni tra i principali comportamenti di propaganda elettorale, indicandone a conformità oppure la non rispondenza alle norme di legge.
Seguiremo, se pur con un diverso ordine, i paragrafi normalmente inseriti nelle istruzioni che le nostre Prefetture puntualmente divulgano all’inizio di ogni campagna elettorale o referendaria.
PROPAGANDA FONICA SU MEZZI MOBILI
Tale forma di comunicazione è consentita anche su mezzi mobili, ma limitatamente all’annuncio del luogo e ora dei comizi, compreso il nome dell’oratore.
Tale attività può svolgersi solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo motivate restrizioni adottate da Sindaci o Prefetti. Le circolari ministeriali precisano opportunamente (non si sa mai!) che gli altoparlanti devono essere tenuti a volume moderato per non disturbare “la quiete pubblica e le normali attività dei cittadini”.
Per ovvi motivi di ordine pubblico, tale attività è vietata nei pressi del luogo ove si stia svolgendo la riunione o il comizio di un altro schieramento; altrettanto dicasi in prossimità di ospedali, luoghi di cura, caserme, scuole (durante le lezioni) e gli edifici di culto (durante le funzioni religiose).
VOLANTINI
La legge, con una frase tanto breve quanto chiara, afferma che è vietato “il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico”.
Ad ogni modo il Ministero, oltre a precisare che il divieto si applica nei casi in cui tali condotte vengano effettuate “con o senza l’ausilio di veicoli o aeromobili” (quindi, possiamo immaginare, anche se ciò fosse effettuato camminando o, perché no, anche se a cavallo), ha tenuto a precisare che per lancio si intende lo “sparpagliare confusamente dall’alto”, mentre per getto il “buttar via in qualunque direzione”, ammonendoci in tal modo che i due termini non sono sinonimi tra di loro.
Al lettore il compito – se lo vorrà – di verificare tali definizioni con quelle del proprio dizionario.
E la “distribuzione” dei volantini, per capirci quella fatta da volenterosi militanti fermi agli angoli delle strade? Quella è consentita, addirittura anche nelle giornate di votazione (in questo ultimo caso, ad una distanza di almeno duecento metri dall’ingresso del seggio elettorale).
Non è consentito invece, anche in questo caso per ovvi motivi di ordine pubblico, distribuire i volantini del proprio partito alle persone nel bel mezzo del comizio di un altro schieramento politico.
Come dire che va certamente favorito il dialogo – anche aspro – tra le forze politiche ed il loro incontro, senza però creare occasioni di scontro.
COMIZI ELETTORALI
L’articolo 17 della nostra Costituzione, dopo aver enunciato che “I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente senza armi”, dispone al comma 2 che “Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”.
Per assicurare il massimo esercizio di tale libertà durante le campagne elettorali e referendari, per le riunioni a carattere elettorali ed i comizi tale preavviso non è invece necessario.
La prassi e la necessità del rispetto di parità di trattamento tra tutte le forze politiche in campo, oltre che per assicurare tanto la sicurezza delle persone partecipanti quanto il generale ordine pubblico, ha però richiesto la supervisione di Questori e Sindaci i quali – mediante criteri di prenotazione resi noti preventivamente – fanno in modo che piazze e strade vengano messe a disposizione di tutti, dando comunque precedenza agli eventi elettorali rispetto a quelli di ogni altra tipologia.
Il Ministero precisa che non saranno consentiti comizi contemporanei nella medesima piazza o in piazze tra loro “interferenti”, così come la distribuzione di volantini di una parte politica durante il comizio tenuto da un’altra oppure l’utilizzo della propaganda fonica mobile sempre da parte degli avversari; verranno inoltre evitati comizi in concomitanza con lo svolgimento di processioni religiose o civili.
È stato anche precisato che agli organizzatori non è consentito far precedere o seguire i comizi da “cortei, anche motorizzati, da fiaccolate o parate in genere” (anche per esorcizzare il ricordo di passati regimi), così come l’impiego di bande musicali (questo invece può dispiacere agli appassionati).
È stato scrupolosamente precisato che per “corteo motorizzato” si intende la colonna formata da sei o più mezzi.
Altri divieti riguardano lo svolgimento di comizi nelle adiacenze di ospedali, scuole (durante l’orario delle lezioni), cimiteri (presumiamo per una forma di rispetto, anche di chi sta visitando le tombe dei propri cari), case di cura, incroci stradali e luoghi di più intenso traffico.
I comizi potranno invece essere effettuati nelle adiacenze dei pubblici mercati, però ad una distanza che non ne ostacoli lo svolgimento; parimenti potranno essere svolti nelle piazze ove vi siano chiese (crediamo da estendere a qualunque luogo di culto) o sedi di soggetti politici, ma gli oratori dovranno posizionarsi rigorosamente dal lato opposto.
Oltre che mediante i comizi, i candidati alle elezioni possono incontrare i loro elettori anche con riunioni in locali; ebbene, se esse vengono effettuate in esercizi pubblici quali bar o ristoranti, i gestori dovranno cercare di far utilizzare sale separate da quelle di mescita. Meglio evitare ogni possibile innesco all’accensione di passioni politiche non sempre controllabili!
AFFISSIONI DI STAMPATI
Si tratta della modalità tradizionale e, oramai, quasi del tutto abbandonata per gli elevati costi di stampa, che partiti e loro liste e candidati utilizzano per far conoscere i simboli ed i nomi che nel giorno di votazione l’elettore vedrà sulla scheda elettorale.
Proprio allo scopo di evitare la scriteriata presenza di manifesti sui muri di edifici pubblici e privati i Comuni devono installare nelle strade e nelle piazze appositi tabelloni per consentire le affissioni, ciascuno negli spazi ad esso riservati secondo modalità stabilite dalle Giunte comunali.
Si tratta di una forma di propaganda che sino all’anno 2013 era consentita anche alle organizzazioni collaterali o simpatizzanti delle liste candidate (c.d. propaganda “indiretta”), successivamente abrogata poi con legge per risparmiare sui costi di installazione dei tabelloni
L’affissione sui tabelloni – effettuata autonomamente dai partiti – è possibile sin dal trentesimo giorno prima delle votazioni, con divieto di affiggere manifesti elettorali su qualunque altra ubicazione.
E prima dei trenta giorni? Liberi tutti, nel senso che i partiti più facoltosi avranno potuto rivolgersi alle ditte che curano le affissioni di manifesti stradali pubblicitari, affiggendo – magari con misure di 6 metri per tre – ad esempio il faccione (nel vero senso della parola) del proprio leader a fianco della pubblicità di una palestra che riapre i battenti dopo la pausa estiva, del supermercato che promette megasconti in vista della fredda stagione e dell’istituto scolastico privato che assicura il recupero dell’anno scolastico tristemente perduto.
Come detto, tali affissioni fuori dei tabelloni elettorali e con le regole della pubblicità commerciale possono avvenire solamente prima del fatidico periodo degli ultimi trenta giorni della campagna elettorale, periodo posto come costante riferimento per molti dei termini indicati dalla normativa in esame.
Nel corso degli anni le circolari prefettizie hanno voluto fornire alcuni esempi dei luoghi, pubblici o esposti al pubblico, nei quali l’affissione della propaganda elettorale debba considerarsi vietata: vetrine dei negozi, portoni, saracinesche, chioschi, capannoni, palizzate, alberi, autoveicoli in sosta oltre che – come abbiamo illustrato in precedenza – negli spazi destinati dai Comuni alla normale pubblicità commerciale.
Il Ministero dell’Interno ritiene che possa configurare una forma fraudolenta di affissione fuori degli spazi consentiti – e sia quindi da vietare – “l’installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche” che abbiano un contenuto propagandistico elettorale e una durata di esposizione prolungata.
Inspiegabilmente, però, lo stesso Ministero ha affermato che le “proiezioni cinematografiche ed i mezzi di comunicazione audiovisivi, anche a circuito chiuso, sono ritenuti tali da non poter essere compresi nella generica accezione di mezzi di propaganda figurativa o luminosa. Pertanto, il loro uso, sia in luogo aperto al pubblico che in luogo pubblico, in mancanza di un’apposita proibizione normativa, deve ritenersi ammissibile”.
Al successivo paragrafo “Fisso, luminoso o cos’altro ancora? (voce «Totem e schermi»)” tenteremo una spiegazione di tale ardita interpretazione della normativa.
Va aggiunto che la legge – che ricordiamo essere stata promulgata nel 1956 – prevede anche che “Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni”, rendendo quindi omaggio, pur vietandola, ad una forma di comunicazione che solo grazie ai “writers” continua ad esistere e trovare significato.
A chiusura si rende noto che alcune Prefetture hanno avuto la necessità – può sembrare impossibile – di raccomandare ai soggetti politici di “evitare affissioni non autorizzate e scritte abusive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico, archeologico e dell’arredo urbano, nonché degli altri beni di valore”.
PROPAGANDA FIGURATIVA O LUMINOSA
La legge dispone seccamente che “Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico…”
Nel succedersi degli anni il garante della regolarità di ogni campagna elettorale e referendaria – cioè il Ministero dell’Interno tramite le Prefetture, sue articolazioni sul territorio – ha precisato il contenuto di tale disposizione normativa, fornendo esempi di fattispecie concrete vietate, a volte divertenti: cartelli, targhe, striscioni, drappi, globi (?), ma anche tende, ombrelloni, monumenti allegorici (??), palloni o aerostati ancorati al suolo (a breve capiremo il perché di tale ultima precisazione).
La frase sopra evocata prosegue aggiungendo che da tale divieto vengono però “escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti” [1] le quali – se interpretiamo correttamente – possono essere non solamente figurative, ma anche luminose e così per tutta la campagna elettorale splendere nella notte, a patto che se ne stiano assolutamente ferme! Infatti la disposizione normativa prosegue ancora affermando che è vietata “ogni forma di propaganda luminosa mobile”.
L’IMPORTANTE È NON FERMARSI MAI
Nel precedente paragrafo abbiamo visto che la propaganda elettorale luminosa è vietata, fissa o mobile che sia; altrettanto vietata è la propaganda elettorale “figurativa” (non luminosa, quindi), se “a carattere fisso in luogo pubblico” (ad eccezione, ovviamente, di quella sui tabelloni appositamente installati dai Comuni).
Quindi, con un semplice ragionamento al contrario, la propaganda elettorale figurativa (purché non luminosa) “mobile” sarebbe consentita. E’ proprio così, infatti: il depositarsi negli anni delle interpretazioni e dei chiarimenti del Ministero dell’Interno e delle sue Prefetture ha chiarito che “riferendosi la legge n. 212/1956 alla disciplina delle affissioni su immobili (beni e manufatti stabilmente infissi al suolo) – possa essere consentita l’affissione di stampati inerenti la propaganda elettorale su mezzi mobili, quali automezzi, pullman, roulotte, carrelli, ecc., i quali, però, non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altro luogo pubblico o aperto al pubblico; i mezzi in questione debbono essere, quindi, in movimento (cosiddetta propaganda itinerante) .“
Ecco allora spiegata la presenza – anche nella attuale campagna per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 – delle c.d. “vele” che vediamo scorrazzare seguendo il flusso del traffico cittadino e installate sui rimorchi di camion, avendo consentita (dovendo rispettare anche un’altra legge, ovverosia il Codice della strada) la sola sosta per il semaforo rosso.
FISSO, LUMINOSO O COS’ALTRO ANCORA?
Fino ad ora, pur con un piccolo sforzo di ragionamento, siamo rimasti nell’ambito della “lettera della norma”, cioè abbiamo applicato la legge senza dover utilizzare meccanismi quali l’interpretazione o l’analogia, così cari ai giuristi e guardati con sospetto – in quanto a volte astrusi nei ragionamenti – da coloro che giuristi non sono (ricordiamo l’esempio classico dell’avvocato Azzeccagarbugli, che vorrebbe ammaestrare Renzo dicendogli che “A saper bene maneggiare le gride[2] nessuno è reo e nessuno è innocente”.
A tale proposito, il divieto di “ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico” a prima lettura potrebbe apparire semplice e chiaro, ma spesso nelle leggi usare un linguaggio troppo preciso[3] fa correre il rischio di lasciar fuori dall’ambito che si voleva disciplinare altre fattispecie, in particolare quelle che all’epoca (anno 1956) nessuno poteva ancora prevedere.
Infatti, al lettore verrà spontaneo obiettare che lungo le strade, oppure all’interno di stazioni ferroviarie o in altri luoghi di pubblico passaggio, la propaganda elettorale al di fuori dei tabelloni elettorali installati dal Comune esiste eccome, tutt’altro che nascosta e discreta.
Ognuno di noi ha potuto vedere “totem” o schermi pubblicitari dai quali appaiono e ricompaiano per pochi secondi simboli e nomi di partiti e candidati, oppure autobus e pullman (peraltro quasi sempre di proprietà o a partecipazione pubblica) che – a mo’ di “vele” (però con passeggeri a bordo) – riportano sulle fiancate il simbolo di un partito e in coda il nome di un altro; oppure ancora gazebo nelle piazze presso i quali, con la scusa di uno spuntino (al quale sarebbe scortese opporre un rifiuto), lasciarsi informare sul programma del partito o avere il privilegio di conoscere un possibile futuro deputato o senatore.
Come è possibile tutto ciò?
La motivazione è degna del miglior Azzeccagarbugli e la vedremo emergere esaminando le seguenti tre modalità di propaganda: ciò non perché sia stato scritto in legge, ma solamente grazie ad un’operazione di carattere esclusivamente interpretativo (o ermeneutico, se vogliamo usare un linguaggio squisitamente tecnico) della normativa in vigore.
Chiediamo quindi al lettore di armarsi di un po’ pazienza dedicandoci la sua attenzione e concentrazione.
Autobus e pullman
In questo caso, proprio come per le “vele” ricordate in precedenza, basterebbe affermare che trattasi di mezzi “in movimento” e, quindi, esentati da ogni divieto. Però, tralasciando (per non apparire eccessivi, se non addirittura ridicoli) il caso già ricordato della sosta in caso di semaforo rosso) che dire delle fermate che un autobus di linea deve ripetutamente osservare, obbligando per parecchi secondi viaggiatori e passanti a leggere quanto scritto?
E poi, quante volte tale propaganda viene effettuata sui mezzi pubblici mediante immagini a led o retroilluminate, integrando quindi la fattispecie della propaganda luminosa che abbiamo visto in precedenza essere vietata anche quando è mobile?
Il lettore non si stupisca se affermiamo che probabilmente nessun giudice andrebbe a sanzionare quella che appare una pur possibile violazione al divieto: ciò in applicazione del basilare principio del divieto di ricorrere all’analogia nel caso in cui si vorrebbe vietare o sanzionare (e quindi limitando la persona che la compie) una condotta non espressamente prevista dalla legge.
Analogia, cioè l’utilizzare, nei casi non previsti da una disposizione normativa, una disposizione differente posta a disciplina di un caso simile o, in mancanza, rifacendosi a principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.
È un principio di civiltà giuridica posto ad evitare abusi e che dobbiamo tenerci sempre ben stretto; peccato che in questo caso se ne avvantaggino coloro che hanno più soldi da spendere.
Ad ogni modo, possiamo star sicuri che al termine della propria corsi tali mezzi hanno l’obbligo (forse non sempre rispettato) di tornare al deposito e di non sostare in luoghi aperti al pubblico durante le ore di pausa.
“Totem” e schermi
In questo caso abbiamo simultaneamente le caratteristiche tanto della staticità quanto della luminosità, quindi proprio nei casi che abbiamo visto essere oggetto del divieto più assoluto di propaganda elettorale. Eppure… totem e schermi li vediamo lo stesso, ad esempio, ad ogni angolo delle principali stazioni ferroviarie.
Qui, in attesa che un qualche giudice sentenzi in merito, non possiamo che rifarci al principio del divieto prima ricordato di analogia in malam partem (come direbbero i giuristi del diritto penale), aggiungendo da parte nostra – un po’ arrampicandoci sugli specchi – che quella in esame è una propaganda statica nell’installazione ma non nelle immagini che sono infatti soggette a rotazione (quindi “in movimento”) con quelle di altre pubblicità, mentre il concetto di luminoso inteso dal legislatore del 1956 non prevedeva di certo le sofisticate tecnologie attuali, che vanno quindi escluse dal divieto.
Forse è stato proprio questo il ragionamento – come osservato in precedenza, molto ardito – effettuato dal Ministero, quando ha ritenuto legittime le “proiezioni cinematografiche ed i mezzi di comunicazione audiovisivi” perché non assimilabili ai mezzi di propaganda figurativa o luminosa.
Gazebo
Qui dobbiamo proprio arrenderci e fare, per chi lo vorrà, un atto di fede nei confronti dell’interpretazione ministeriale che riproduciamo – per la difficoltà di fare una corretta parafrasi – esattamente come è stata riportata nella circolare ministeriale n. 41 del 14 marzo 2006:
“Sono pervenuti a questo Ministero alcuni quesiti circa l’installazione di postazioni fisse (cosiddetti gazebo) per effettuare iniziative di carattere pubblico nell’ambito della campagna elettorale per le elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006. Ad integrazione di quanto già rappresentato con precedenti circolari, si precisa quanto segue.
Come è noto, l’art. 6, comma 1, primo periodo, della legge 4 aprile 1956 n. 212, così come modificato dall’art. 4 della legge 24 aprile 1975 n. 130, vieta dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni (e cioè dal 10 marzo 2006) ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.
Pertanto, si ritiene che possa essere consentita l’utilizzazione delle suddette strutture a fini elettorali solo a determinate condizioni:
a) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
b) all’interno e all’esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant’altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge n. 212/1956, e successive modificazioni.
In sostanza, si ritiene che, ferma restando la disciplina sull’occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.”
Il lettore si sarà accorto che l’interprete ministeriale aveva cucito addosso ai gazebo talmente tante precisazioni che avrebbe fatto prima a dire che durante una campagna elettorale i gazebo proprio non si possono fare.
Ma i gazebo, invece, li continuiamo a vedere nelle nostre piazze, addirittura distinguendoli uno dall’altro grazie proprio alle bandiere che su di essi sventolano. La spiegazione la troviamo nella precisazione riportata in un altro documento, questa volta della Prefettura di Udine (ma sicuramente anche di altre in giro per l’Italia): “Tuttavia, si esprime l’avviso, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno, che le bandiere dei partiti e movimenti politici non siano riconducibili a forme di propaganda a carattere fisso quando servano esclusivamente a identificare la titolarità del gazebo medesimo.”
Se prima ci si è arrampicati sugli specchi, qui li sentiamo nitidamente stridere: ci si permetta di dire che si tratta di un assoluto capolavoro (del “nonsenso”, ovviamente).
Terminiamo il nostro viaggio solamente accennando – anche se importanti – ad altre tipologie di propaganda, alle quali si potranno eventualmente dedicare degli approfondimenti.
Radio tv e par condicio (elettorale)
Il termine par condicio, dapprima utilizzato nel solo ambito del diritto commerciale per la par condicio creditorum (indicando in tal modo che i creditori dell’imprenditore fallito non possono più agire individualmente per riscuotere il proprio credito, ma debbano attendere le decisioni di tribunale e creditore), dall’anno 2000 (legge n. 28) viene impiegato anche per definire il principio che le radio e televisioni devono trattare le forze politiche con obiettività ed imparzialità, garantendo la pluralità delle opinioni e dei punti di vista.
Durante la campagna elettorale (e non solo nei trenta giorni prima del voto, come abbiamo visto indicato nei paragrafi precedenti, ma addirittura sin dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione delle elezioni) le radio e televisioni, anche quelle private, indipendentemente da quale sia l’orientamento politico del relativo editore di riferimento, devono rispettare tali principii nei programmi di informazione.
Come è intuibile, questa non si tratta di propaganda, ma di informazione che i giornalisti danno ai propri ascoltatori: e tale informazione deve essere appunto connotata dalla “parità di trattamento” dei soggetti politici elettorali.
In radio e televisione la propaganda vera e propria è invece possibile nei programmi di comunicazione politica (ad esempio le tribune elettorali, per capirci quelle con il contasecondi a scandire il tempo dell’oratore di turno) e nei messaggi autogestiti, a pagamento oppure gratuiti.
Carta stampata
Come notiamo tutti i giorni, nei propri articoli i quotidiani e periodici hanno invece tutto il diritto di non essere imparziali e di proporre il proprio orientamento, anche in campagna elettorale, salvo in un solo caso: quando vogliano mettere a disposizione propri spazi (anche qui gratuiti o a pagamento) per la pubblicazione di messaggi politici elettorali (che debbono consistere, però esclusivamente in annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati; pubblicazioni di confronto tra più candidati).
Se una testata giornalistica registrata voglia effettuare la pubblicazione di tali messaggi, ebbene la deve garantire a tutti i soggetti politici che la richiedessero e in condizioni di parità
Tale disposizione normativa, però, ovviamente non si applica agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.
Social network e altri strumenti telematici
Solo poche parole per dire che – nell’ambito della propaganda elettorale – il mondo di internet e, più in generale, dei social media non vede al momento limitazioni (se non quelle del codice penale), con esclusione quindi di ogni regolamentazione per le proprie caratteristiche di universalità e di “liquidità” della Rete.
Per tale motivo l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom)– in mancanza di una legge che molti ritengono pericolosa perché sarebbe contraria alla libertà di espressione – sta percorrendo la strada della soft law mediante il ricorso a procedure di autoregolamentazione concordate su tavoli tecnici attraverso protocolli di intesa con i gestori delle piattaforme della Rete.
Possibile oggetto di tale autoregolamentazione: “l’adozione da parte dei fornitori di piattaforme di condivisione di video di misure volte a contrastare la diffusione in rete, e in particolare sui social media, di contenuti in violazione dei principi a tutela del pluralismo dell’informazione e della correttezza e trasparenza delle notizie e dei messaggi veicolati, sanciti dagli articoli 4 e 6 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi” (art. 28 della delibera Agcom n. 299/22/CONS del 3 agosto 2022).
Ad ogni modo, ci potrebbero delle novità di rango legislativo adottate dall’Unione europea: https://www.dailymotion.com/video/x85vuxk. Ma questo lo si vedrà n futuro.
Antimafia
Ricordiamo, per completezza di esposizione, che l’articolo 67, comma 7 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) dispone che “Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.”
In altre parole a quelle persone che, pur non condannate ad una pena detentiva, sono comunque considerate socialmente pericolose in base a meri indizi o sospetti (per esempio, di contatti con la criminalità organizzata di stampo mafioso), è vietato svolgere attività di propaganda elettorale sia a favore che contro i candidati alle elezioni.
Tale norma è stata oggetto di svariati saggi ed articoli; da parte nostra osserviamo solamente che trattasi di una deroga certamente motivata, comunque pesante, al generale diritto del cittadino di partecipare alla vita politica.
Silenzio elettorale
Con questo paragrafo terminiamo il nostro viaggio lungo la normativa della propaganda elettorale. Lo facciamo riportando l’articolo 9 della legge n. 212 del 1956:
“Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.
Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.
E’ consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all’articolo 1 della presente legge.[cioè quelle di partito, già esistenti e autorizzate al momento di inizio della campagna elettorale]
Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000″.
Il silenzio vale anche per le radio e le televisioni, in virtù dell’articolo 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 (convertito con modificazioni dalla L. 04 febbraio 1985, n. 10):
“Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale.”
Per quanto riguarda la RAI, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, analogo divieto viene imposto dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per l’appunto a partire “dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni”.
E per quanto riguarda i social network, oppure whatsapp o i semplici sms? Li vedremo anche quest’anno sino all’ultimo, cioè fino alle ore 23 del 25 settembre 2022, momento della chiusura dei seggi di votazione.
Il motivo? Lo stesso che abbiamo esposto in precedenza: trattandosi di una limitazione di un diritto (quello di opinione e di esprimere il proprio pensiero, anche mediante una propaganda elettorale), o c’è una legge che disponga tale divieto imponendo il silenzio anche per tali strumenti, oppure non c’è analogia che tenga.
Favorevoli o contrari che si possa essere, facciamocene una ragione!
NORMATIVA E PRASSI AMMINISTRATIVA DI RIFERIMENTO
- legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale)
- legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali)
- legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica)
- legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica)
- D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)
- http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1247/INDICAZIONI_OPERATIVE_PROPAGANDA_POLITICHE_2022.pdf
- http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/export/sites/default/AALL/Elezioni/GuidaElezAmm/0_allegati/circolari/2006_2010/Ministero_interno_41_2006.pdf
- http://www.prefettura.it/udine/download.php?coming=Y29udGVudXRpL0VsZXppb25pX3BvbGl0aWNoZV8yNV9zZXR0ZW1icmVfMjAyMi0xNDM1MzQ4OS5odG0=&f=Spages&file=L0ZJTEVTL0FsbGVnYXRpUGFnLzExNDkvdmFkZW1lY3VtX3Byb3BhZ2FuZGFfcG9saXRpY2hlLnBkZg==&id_sito=1149&s=download.php
- http://www.prefettura.it/padova/download.php?coming=Y29udGVudXRpL0VsZXppb25pX3BvbGl0aWNoZV9kZWxfMjVfc2V0dGVtYnJlXzIwMjItMTQzNTAxMTcuaHRt&f=Spages&file=L0ZJTEVTL0FsbGVnYXRpUGFnLzEyMTcvUmFjY29tYW5kYXppb25pLWNvbXVuaWNhemlvbmlfc3VfcHJvcGFnYW5kYV9lbGV0dG9yYWxlLnBkZg==&id_sito=1217&s=download.php
[1] Un’altra esenzione dal divieto, di cui godono i partiti, riguarda l’affissione nelle “bacheche, vetrine o vetrinette” (poste in luogo pubblico e appartenenti agli stessi partiti) dei propri quotidiani e periodici, consentita “anche per i giorni delle votazioni”.
[2] Erano le leggi di Milano durante la dominazione spagnola del 1600, rese note per mezzo di banditori che nelle vie cittadine le leggevano ad alta voce (le “gridavano”, appunto) alla popolazione.
[3] Va sempre ricordata, con ammirazione, la lungimiranza dei Padri Costituenti che avevano scelto invece di essere certamente non “imprecisi”, ma piuttosto “universali” donandoci norme come quella dell’articolo 3 (Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali) oppure dell’articolo 21 (Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione) della nostra Costituzione.