È entrato in vigore il decreto n. 162/2022 che introduce misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia. Il testo porta a compimento le sollecitazioni della Corte costituzionale rivolte al Parlamento in merito ai benefici penitenziari da concedere ai detenuti. Nel recepire i rilievi della Consulta l’Esecutivo ha predisposto requisiti più stringenti di modo che sia impedito l’accesso alle misure premiali a soggetti che possano ancora avere collegamenti con il contesto criminale di provenienza.
È da notare che nel formulare il testo il Governo ha ripreso la proposta di legge di modifica dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti) già approvata alla Camera dei deputati nella scorsa legislatura.
I BENEFICI DELL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO
Prima di entrare nel merito del decreto è bene capire che cosa siano i benefici penitenziari. Le misure alternative alla detenzione consistono in modalità di esecuzione delle condanne diverse dalla esecuzione della pena negli istituti penitenziari. Possono accedervi i detenuti che hanno evidenziato progressi nel processo di risocializzazione e devono scontare un residuo di pena che risulta nei limiti fissati dalla legge.
MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO
Entrando nel merito del decreto, esso prevede che ai fini della concessione dei benefici al condannato per i reati ostativi[1] dovranno essere riscontrati oltre che la buona condotta carceraria e la partecipazione al trattamento:
- il risarcimento dei danni provocati;
- l’esclusione di collegamenti attuali con la criminalità organizzata o il rischio di ripristino di tali contatti.
Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.
[1] Delitti commessi con violenza per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico; associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), delitti commessi col metodo mafioso o per agevolare l’attività di tali associazioni e il c.d. voto di scambio politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309 del 1990) o al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, D.P.R. 43 del 1973); Gravi delitti contro la pubblica amministrazione; Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600) e compravendita di schiavi (art. 602 c.p.); tratta di esseri umani (art. 601 c.p.); favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (D. Lgs. 286 del 1998) prostituzione e pornografia minorile (artt. 600-bis e ter c.p.); violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).