COSA SUCCEDERÀ A MATTEO MESSINA DENARO? IL 41-BIS, LA FORMA DI DETENZIONE PIÙ GRAVOSA

di Edoardo Maniago, Dottore in Giurisprudenza e Vicepresidente di Lexacivis

Lo scorso 16 gennaio a Palermo, presso la clinica privata “La Maddalena”, è stato arrestato l’ultimo storico boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, a seguito di un’operazione eseguita dai ROS dei Carabinieri e coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e dall’aggiunto Paolo Guido.

Figlio del capomafia di Castelvetrano, ai vertici delle gerarchie dei corleonesi fin dalla fine degli ’80 e molto vicino a Toto Riina, Matteo Messina Denaro era latitante dall’estate del 1993. Una latitanza record come quella di altri due boss di primordine: Toto Riina, sfuggito alla giustizia per 13 anni, e Bernardo Provenzano, riuscito ad evitare la galera per 38 anni.   

Mandante degli attentati contro i giudici istruttori Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Matteo Messina Denaro era stata anche la mente dietro la strategia stragista mafiosa degli inizi anni ’90 che ha visto predisposizione di molteplici attacchi dinamitardi a Milano, Roma e Firenze. Il capomafia di Castelvetrano si è macchiato inoltre di decine di omicidi, tra i quali quello di Giuseppe Di Matteo, figlio di un pentito, strangolato e sciolto nell’acido dopo quasi due anni di prigionia.

Spesso ricordato per la sua raffinata capacità sia di tessere legami con la politica, condizionandone le decisioni, sia di gestione dell’economia legale ed illegale del clan mafioso, ora il boss sconterà la sua pena nel carcere dell’Aquila secondo il regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis dell’Ordinamento Penitenziario, il c.d. “carcere duro”.   

COS’È IL 41-BIS

Quello noto come 41-bis è un regime detentivo speciale cui sono destinati gli autori di reati di mafia e terrorismo dei quali sia stata accertata la permanenza dei collegamenti con le associazioni di appartenenza. Esso è caratterizzato da una forma di detenzione particolarmente gravosa a causa di una costante limitazione e controllo di movimento all’interno della struttura carceraria e di contatto con l’esterno.  

Tale misura è stata introdotta nel nostro ordinamento in seguito alle stragi di Capaci e di via D’Amelio al fine di rispondere all’incapacità della pena detentiva “ordinaria” di neutralizzare la pericolosità dei detenuti che continuavano dal carcere ad esercitare il loro ruolo di comando, impartendo ordini e direttive ai loro uomini in libertà. Dunque, il regime detentivo speciale ha come scopo principale quello di interrompere, o almeno ridurre, le occasioni di contatto tra i detenuti e l’esterno e tra i detenuti stessi, rendendo così effettiva la funzione di neutralizzazione propria della pena detentiva.

È necessario fare una precisazione. Il regime detentivo speciale ex art. 41-bis non equivale all’art. 4-bis dell’Ordinamento Penitenziario. Quest’ultimo articolo infatti disciplina il c.d. “ergastolo ostativo”, ossia una particolare pena detentiva che prevede per coloro che vengono condannati per reati di particolare gravità, come ad esempio quelli relativi alla criminalità organizzata ed al terrorismo, l’impossibilità di accedere ai “benefici penitenziari” e alle misure alternative alla detenzione nel caso in cui non collaborino con la giustizia e non diano prova del proprio ravvedimento.

CHE COSA PREVEDE IL 41-BIS

In base alle disposizioni dell’articolo i detenuti, tanto con condanne definitive quanto in attesa di giudizio, sottoposti al “carcere duro”:

  • Devono essere ristretti all’interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, in sezioni speciali e separate, per 4 anni prorogabili di 2 anni senza un limite fisso. Chi è sottoposto a tale regime detentivo speciale può uscirne solo nel caso in cui collabori con la giustizia.
  • Devono essere isolati dagli altri detenuti, dormire in una cella singola e non accedere agli spazi comuni.
  • Hanno la c.d. “ora d’aria” limitata a due ore al giorno che può avvenire in gruppi di non più di quattro persone.
  • Hanno una limitazione dei colloqui a solo uno al mese, di un’ora e unicamente con i familiari, separati da un vetro divisorio che impedisca il contatto fisico. Non ci sono limitazioni in ordine al numero e alla durata per i colloqui con l’avvocato difensore.
  • Hanno limitazioni per il denaro, che possono avere sul proprio conto in carcere, e per gli oggetti che arrivano dall’esterno.
  • Non hanno diritto a seguire attività rieducative.
  • Devono essere sorvegliati da reparti speciali della polizia penitenziaria che non possono entrare in contatto con altri agenti.

NUMERI ALLA MANO

Come riportato dall’associazione Antigone, a novembre 2021 le persone sottoposte al 41-bis sono 749, di cui 13 donne. Tra questi 298 sono condannati all’ergastolo, di cui 209 con sentenza definitiva, su un totale di una popolazione di 1800 ergastolani. A novembre 2019 detenuti al carcere duro erano 255 camorristi, 213 appartenenti a Cosa Nostra, 201 ‘ndranghetisti, 18 affiliati alla Sacra corona unita, 29 ad altre forme di criminalità siciliana, 3 alle organizzazioni lucane, 3 alla Stidda ed infine 3 legati ad organizzazioni terroristiche.

Il maggior numero di detenuti al 41-bis si trova ora proprio presso l’istituto penitenziario dell’Aquila (158 presenze), dove verrà trasferito anche Matteo Messina Denaro. Ulteriori istituti a loro dedicati si trovano a Spoleto (81 presenze), Terni (27), Rebibbia (47), Viterbo (48), Sassari (91), Nuoro (6), Cuneo (44), Parma (62), Milano-Opera (98), Novara (70) e Tolmezzo (16).

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...