di Amanda Hoxha – collaboratrice di Lexacivis
La legge n. 34/2026 si inserisce nel più ampio processo di rafforzamento del sistema produttivo nazionale, configurandosi quale intervento di politica industriale volto a sostenere le micro, piccole e medie imprese (PMI) mediante misure dirette a favorirne la crescita dimensionale, agevolarne l’accesso al credito e semplificarne gli adempimenti amministrativi. La disciplina mira, altresì, a rafforzare la competitività non solo delle singole imprese, ma anche delle reti, delle filiere e delle aggregazioni imprenditoriali.
Inoltre, particolare rilievo assumono le innovazioni introdotte in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro volte a coniugare, in un contesto produttivo segnato da crescente flessibilità organizzativa, la semplificazione degli obblighi gravanti sulle PMI e il rafforzamento delle tutele lavoristiche.
1. La prospettiva societaria e industriale della riforma
Pur intervenendo su ambiti eterogenei, la legge n. 34/2026 presenta una chiara coerenza sistematica, riconducibile all’obiettivo di rafforzare la competitività del tessuto produttivo nazionale attraverso il sostegno alla crescita delle piccole e medie imprese.
Un primo profilo d’intervento riguarda, infatti, la crescita dimensionale delle imprese mediante forme di aggregazione stabile.
La legge attribuisce particolare rilievo alle reti d’impresa, ai consorzi e alle centrali consortili, valorizzandoli quali strumenti di cooperazione idonei a consentire alle PMI di conseguire economie di scala, condividere investimenti, accedere a nuovi mercati e incrementare la capacità innovativa, senza rinunciare alla propria autonomia giuridica e organizzativa.
Accanto al rafforzamento delle aggregazioni, la legge interviene sul tema dell’accesso al credito, tradizionalmente individuato quale principale fattore di debolezza del sistema delle PMI. Le disposizioni del Capo II mirano a rendere più efficaci gli strumenti di finanziamento, agevolando l’accesso alle garanzie pubbliche e favorendo una maggiore integrazione tra sistema bancario, intermediari finanziari e strumenti finanziari agevolati. L’obiettivo perseguito è quello di favorire gli investimenti produttivi, soprattutto nelle fasi di crescita e innovazione dell’impresa.
Un ulteriore asse della riforma è rappresentato dalla semplificazione amministrativa operata attraverso la riduzione degli oneri documentali, la razionalizzazione delle procedure e l’introduzione di misure di coordinamento tra amministrazioni. La semplificazione costituisce uno strumento funzionale a diminuire i costi indiretti dell’attività d’impresa e a liberare risorse organizzative ed economiche da destinare agli investimenti e allo sviluppo. In questa prospettiva, la riduzione del carico burocratico assume una valenza di politica industriale, oltre che di efficienza amministrativa.
Inoltre, particolare attenzione è riservata alla continuità aziendale e al ricambio generazionale, attraverso il riconoscimento di misure volte a favorire il trasferimento delle competenze imprenditoriali e professionali, nella consapevolezza che il passaggio generazionale rappresenta uno dei momenti di maggiore criticità per le imprese di minori dimensioni, spesso caratterizzate da una forte concentrazione delle competenze gestionali nella figura dell’imprenditore. L’intervento legislativo mira, pertanto, a preservare il patrimonio di conoscenze, relazioni commerciali e capacità organizzative maturato dall’impresa, riducendo il rischio di dispersione del valore economico e produttivo.
La legge dedica, infine, particolare attenzione all’innovazione tecnologica e organizzativa, non solo attraverso misure di sostegno finanziario, ma anche mediante l’adeguamento di discipline settoriali alle nuove modalità di organizzazione dell’attività produttiva.
2. Gli interventi sul sistema di prevenzione e sicurezza del lavoro
Le modifiche introdotte dalla legge n. 34/2026 intervengono su quattro principali direttrici: lavoro agile, formazione e addestramento, verifiche delle attrezzature e modelli organizzativi per le PMI.
Un primo intervento riguarda la disciplina dell’informativa in materia di salute e sicurezza applicabile al lavoro agile. L’ art. 11 introduce una disciplina specifica in materia di salute e sicurezza dei lavoratori in modalità agile, mediante l’inserimento del comma 7-bis all’art. 3 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La disposizione, in considerazione dello svolgimento della prestazione in luoghi sottratti alla disponibilità giuridica del datore di lavoro, rimodula gli obblighi prevenzionistici secondo un criterio di compatibilità. In tale contesto, il principale strumento di tutela è rappresentato dalla previsione di un obbligo di informazione: il datore di lavoro deve consegnare, con cadenza almeno annuale, al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla prestazione resa all’esterno dei locali aziendali, con particolare riguardo all’utilizzo dei videoterminali. Una simile previsione è funzionale a rendere effettiva la consapevolezza del lavoratore rispetto ai rischi derivanti dall’organizzazione del lavoro agile. La norma, inoltre, valorizza il dovere di cooperazione del lavoratore nell’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, delineando un modello di tutela fondato sulla responsabilità condivisa. La natura cogente dell’obbligo informativo è rafforzata dalla predisposizione di una sanzione penale per il relativo inadempimento: l’arresto da 2 a 4 mesi, oppure, un’ammenda da €1.708 a €7.403.
Di particolare rilievo è anche il riconoscimento dell’utilizzo della realtà virtuale e dei simulatori quali strumenti idonei a integrare le modalità tradizionali di addestramento previste dal d.lgs. n. 81/2008. La disposizione si colloca nel progressivo processo di adeguamento della normativa prevenzionistica all’evoluzione tecnologica, valorizzando strumenti capaci di riprodurre condizioni operative complesse e situazioni di rischio senza l’esposizione diretta del lavoratore. L’impiego di tecnologie immersive può assumere particolare utilità nei settori caratterizzati da elevati rischi, consentendo una formazione maggiormente esperienziale e orientata alla concreta acquisizione delle competenze operative. La tracciabilità degli interventi di addestramento è assicurata mediante la loro annotazione in un apposito registro.
La legge interviene, altresì, sull’Allegato VII del d.lgs. n. 81/2008, ampliando il novero delle attrezzature soggette a verifiche periodiche obbligatorie mediante l’introduzione di due ulteriori categorie: le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) e le piattaforme fuori strada destinate alle operazioni in frutteto (c.d. carri raccoglifrutta). Per entrambe le tipologie è prevista una periodicità triennale delle verifiche. L’osservanza delle verifiche periodiche assume, pertanto, rilievo non soltanto ai fini dell’adempimento degli obblighi prevenzionistici gravanti sul datore di lavoro, ma anche sotto il profilo dell’accertamento delle responsabilità in caso di infortunio riconducibile all’omessa o irregolare manutenzione dell’attrezzatura. La modifica assume una funzione di adeguamento della disciplina prevenzionistica alla concreta realtà produttiva, senza incidere sul regime generale delle verifiche relativo alle altre tipologie di piattaforme di lavoro mobili elevabili, per le quali restano ferme le periodicità già previste.
Completa il quadro la previsione che demanda all’INAIL il compito di elaborare, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge e d’intesa con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative modelli organizzativi e di gestione semplificati destinati alle micro, piccole e medie imprese, individuando specifici parametri per il loro adattamento alla realtà aziendale. Tali modelli sono funzionali alla mappatura dei rischi specifici volti ad evitare che soggetti apicali o sottoposti commettano reati legati alla salute, sicurezza sul luogo di lavoro. Al medesimo Istituto è, inoltre, affidata la funzione di supportare le imprese nella fase di adozione e di concreta attuazione dei modelli.
La disposizione si pone l’obiettivo di favorire una più ampia diffusione dei modelli organizzativi nelle imprese di minori dimensioni, nelle quali la limitata disponibilità di risorse economiche e organizzative costituisce spesso un ostacolo alla loro effettiva implementazione. La scelta del legislatore appare coerente con la finalità di innalzare i livelli di tutela prevenzionistica nel segmento produttivo che rappresenta la componente prevalente del tessuto imprenditoriale nazionale e che continua a registrare un’incidenza significativa del fenomeno infortunistico.
L’intervento si affianca, senza sostituirla, alla disciplina già contenuta nel comma 5-bis dell’art. 30 del d.lgs. n. 81/2008, che demanda alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro l’elaborazione di procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli organizzativi nelle piccole e medie imprese, poi recepite nel decreto del Ministro del lavoro del 13 aprile 2014. L’introduzione del nuovo ruolo attribuito all’INAIL sembra, pertanto, rispondere all’esigenza di superare i limiti applicativi emersi nella prassi, soprattutto con riguardo alle microimprese, per le quali le procedure vigenti si sono rivelate, non di rado, eccessivamente complesse sotto il profilo operativo.